L’articolo 21-bis del Decreto legge n. 115/2022, convertito con modificazione dalla legge n. 142 del 21 settembre 2022, ha modificato l’articolo 545 del codice di procedura civile. Infatti il D.L. n. 115/2022 ha sostituito il comma 7 dell’art. 545 cpc con il seguente:
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonche’ dalle speciali disposizioni di legge”
La modifica del c.d. minimo vitale (limite impignorabilità) ha effetto dal 22 settembre 2022.
Con tale norma si è modificato il limite di impignorabilità (cosi detto minimo vitale), che dal 22 settembre 20222, passa da da una volta e mezza a due volte l’importo dell’assegno sociale. Attualmente l’importo dell’assegno sociale è pari ad euro 503,27, pertanto il limite di impignorabilità, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 115/2022, è pari ad euro 1.007,00. Nella norma è comunque fissato un limite minimo di impignorabilità di euro 1.000,00
Sul tema l’INPS, con la circolare n. 38 del 3 aprile 2023 fornendo le prime indicazioni applicative, a seguito della modifica dell’art. 545 c.p.c. ad opera del Decreto Legge n. 115/2022, per i procedimenti pendenti.
Nella circolare in commento viene specificato che con il termine “pendenti” vanno intesi ” … quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c. …”
Pertanto, precisa l’INPS, che “… la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico. …”
Le sedi territoriali dell’INPS in ottemperanza agli obblighi di custodia, di cui all’art. 546 c.p.c., dovranno procedere al ricalcolo nel caso le trattenute cautelari risultino operate in spregio del nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione del mese di ottobre 2022.