INPS – Circolare n. 38 del 3 aprile 2023
Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 – Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c.
SOMMARIO: A decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento recato con la legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 115/2022 (decreto Aiuti bis), è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni. In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
INDICE
1. Premessa
2. La disciplina previgente e il novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c.
3. Decorrenza del nuovo limite di impignorabilità
4. Applicazione del novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c., ai procedimenti esecutivi “pendenti”
1. Premessa
L’articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni applicative relativamente al citato disposto normativo.
2. La disciplina previgente e il novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c.
Il previgente testo del settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c. prevedeva come limite di impignorabilità l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. Tale limite, entrato in vigore il 27 giugno 2015, era stato introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
Le novità introdotte dal citato decreto-legge n. 115/2022 si pongono su due piani:
– è stato rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale;
– è stato previsto il limite minimo di 1.000 euro.
Si precisa, al riguardo, che l’importo dell’assegno sociale per il 2022 e il 2023 ammonta, nella sua misura piena, rispettivamente, a 469,03 euro e a 503,27 euro, per tredici mensilità.
Restano pienamente applicabili gli altri commi dell’articolo 545 del c.p.c. e, in particolare, la previsione di cui al nono comma secondo cui il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente (o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.
3. Decorrenza del nuovo limite di impignorabilità
Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
Ciò deriva dalla ratio ispiratrice della sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale, che è intervenuta sulla disciplina transitoria relativamente all’introduzione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti pensionistici confluiti su conto corrente, ai sensi dell’articolo 545, ottavo comma, del c.p.c., dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2015.
Dunque, la novella normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione, per effetto della quale l’Istituto è obbligato, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni ivi contenute, attenendosi alle statuizioni rese.
In base a quanto prospettato, si precisa che la data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 (data di entrata in vigore del novellato limite di impignorabilità) è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla menzionata data, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.
4. Applicazione del novellato articolo 545, settimo comma, del c.p.c., ai procedimenti esecutivi “pendenti”
Per quanto concerne i profili applicativi della nuova norma, le Strutture territoriali dell’Istituto provvederanno alla verifica degli importi accantonati, riferiti alle posizioni di propria competenza, in ottemperanza agli obblighi di custodia di cui all’articolo 546 del c.p.c., e al relativo eventuale ricalcolo qualora le trattenute cautelari non risultino operate in conformità al novellato importo soglia a fare data dal rateo di pensione relativo alla mensilità di ottobre 2022.
A tali fini gli importi accantonati verranno distinti con riferimento all’arco temporale in cui gli stessi si collocano e in particolare:
a) gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell’atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 (antecedente all’entrata in vigore della novella in esame) rimarranno accantonati in attesa della notifica dell’ordinanza di assegnazione e delle statuizioni in essa contenute;
b) gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, che soggiacciono all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità fissato dalla riforma, saranno oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.
Nella circostanza in cui l’importo del credito precettato aumentato della metà sia stato integralmente recuperato, il rimborso sarà quantificato sempre in relazione al periodo intercorrente da ottobre 2022 alla scadenza del piano di recupero.
Detti rimborsi, ove spettanti all’esito delle relative istruttorie, verranno effettuati d’ufficio a cura delle Strutture territorialmente competenti dell’INPS con accredito sui trattamenti pensionistici degli interessati nel rispetto delle tempistiche imposte da ragioni di natura tecnico, procedurale e contabile.
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