MINISTERO TURISMO – Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004

Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per l’anno 2020 sul fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e per l’anno 2021 sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto, reca disposizioni applicative per l’erogazione di:

a) euro 350 milioni, stanziati nell’anno 2020, a valere sul fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato dall’articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le cui quote sono ripartite tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548, per il ristoro delle perdite a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) euro 100 milioni, stanziati nell’anno 2021, a valere sul fondo istituito dall’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69, destinati al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartiti ai sensi dell’articolo 5.

2. Il decreto ministeriale del 27 aprile 2021, n. 280, è revocato.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, letterali, sono destinate agli operatori indicati al comma 3, che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi nei periodi indicati nell’articolo 3, comma 1, pari ad almeno il 30%, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono destinate agli operatori indicati al comma 3, che abbiano registrato una perdita media mensile di fatturato e corrispettivi, pari ad almeno il 30%, nei periodi indicati all’articolo 5, comma 1, a causa dall’annullamento, del rinvio o del ridimensionamento di almeno un evento fieristico o congressuale tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, in Italia o all’estero.

3. Sono ammessi al contributo:

a) gli enti fiera e i soggetti con codice ATECO principale 82.30.00;

b) i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale in Italia e non avere procedure concorsuali pendenti;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) essere in regola con gli obblighi in materia fiscale;

d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa;

e) non trovarsi già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui all’allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

f) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.

Art. 3

(Determinazione del contributo 2020)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all’articolo 1, lettera a), sono ripartite pro-quota, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 2020, n. 548, tra i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 3, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4. Le risorse sono attribuite in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti, a condizione che l’importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

4. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite di cui al comma 3 e nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 4

(Anticipo del contributo 2020)

1. Ai beneficiari di cui al comma 3, è concesso un anticipo sulle risorse a valere per l’anno 2020, per un ammontare massimo e complessivo pari a 100 milioni di euro.

2. Tale anticipo, ripartito tenendo conto delle quote di cui all’articolo 3, comma 1, è assegnato, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi relativi al periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio 2019.

3. L’anticipo è erogato automaticamente ai soggetti che hanno presentato istanza in base al decreto dirigenziale del 5 ottobre 2020, rep. 56, recante avviso pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 agosto 2020, indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando l’esito positivo dell’istruttoria effettuata.

4. Al fine di accedere ai restanti 250 milioni per l’anno 2020 sarà necessario presentare una domanda di contributo secondo le modalità descritte all’articolo 7 del presente decreto.

Art. 5

(Determinazione del contributo 2021)

1. Ai fini della determinazione dei contributi, le risorse di cui all’articolo 1, lettera b), sono ripartite tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4, come segue:

a) euro 33.333.333,33 agli enti fiera e agli organizzatori di fiere, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

b) euro 33.333.333,33 ai soggetti organizzatori di congressi, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

c) euro 33.333.333,34 ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressuali, in proporzione alla differenza fra la media mensile di fatturato e corrispettivi imputabili ad eventi fieristici e congressi, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 e la media mensile di fatturato e corrispettivi, imputabili ad eventi fieristici e congressuali, relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti al netto di eventuali altri ristori già concessi per lo stesso periodo considerato.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti a condizione che l’importo complessivo non superi la differenza tra i ricavi del primo semestre 2019 e quelli del primo semestre 2020, e, comunque, non superi il massimale autorizzato dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

4. La corresponsione dei contributi di cui al presente articolo non è in ogni caso compatibile con le misure di sostegno previste dall’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 maggio 2021, n. 69.

5. Eventuali residui sono distribuiti, in modo proporzionale, agli aventi diritto entro il limite di cui al comma 3, e sempre nel rispetto della disciplina eurounitaria.

Art. 6

(Riferimenti alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero a quanto previsto dalla Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonché all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 7

(Presentazione della domanda)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro il termine indicato nell’avviso di cui al comma 1, utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), indicando altresì, nell’ipotesi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), le fiere e i congressi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

b) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4 ad eccezione della lettera d);

c) l’importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

d) l’importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

e) l’importo dei fatturati medi mensili tra 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019;

f) l’importo dei fatturati medi mensili tra 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

g) l’importo dei fatturati medi mensili tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

h) i ricavi relativi all’anno 2019 e all’anno 2020;

i) i ricavi relativi al primo semestre del 2019 e del primo semestre del 2020;

j) l’importo dei contributi eventualmente ricevuti ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3.

3. I soggetti interessati possono presentare una sola domanda, riferita alternativamente al settore fieristico, al settore congressuale o al settore della logistica o dell’allestimento di fiere o congressi.

4. L’erogazione dei contributi è disposta dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo.

Art. 8

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

2. L’Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 del presente decreto sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo – Centro di responsabilità 4 – Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo – EF 2021, sui capitoli 4201 p.g. 1 EPR 2020 e 4203 p.g. 1 in conto competenza 2021 .