L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, in tema di tregua fiscale, è intervenuta in tema di errata indicazione del codice natura nella fattura elettronica.

I codici natura hanno il compito di esplicitare il trattamento delle operazioni in cui non è stata applicata l’ IVA. Infatti per ogni tipo di inapplicabilità dell’imposta va indicato il codice che specifica la natura IVA ; il codice é composto da una lettera N e da un numero.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 2.2 della circolare n. 6/E/2023 ha precisato che ” … In via preliminare, si fa presente che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «…le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (cd. violazioni meramente formali).

Viceversa, sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali” (cfr. circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).

Tanto premesso, nell’ordine, si osserva quanto segue:

il codice “natura” non è un elemento previsto dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale (si ricorda, comunque, che la corretta indicazione del codice “natura” rileva ai fini della predisposizione dei documenti IVA precompilati da parte dell’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127);

– l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta, configura una violazione formale;

– i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e, pertanto, costituiscono una violazione formale. …”

Diversamente la violazione dell’obbligo, di cui ai commi 6 e 6-bis  dell’art. 21 del DPR 633/72 di indicare la natura dell’operazione per tutti i casi di operazioni esenti da IVA ex art. 10 o non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9, viene soggetta a sanzione.

La suddetta puntualizzazione trova applicazione anche per il regime del reverse charge “interno” )inversione contabile) poiche la normativa non prevede alcun obbligo di evidenziare il codice natura, quandanche il comma 5 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l’annotazione “inversione contabile” da parte del cedente o prestatore e la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 10) anche l’indicazione della norma di riferimento.

Anche per il regime forfettario non vi è alcun obbligo di riportare in fattura un richiamo a tale regime per cui la mancata indicazione del codice natura non è sanzionabile anche se la circolare n. 14 del 2015 al paragrafo 7 l’Agenzia delle Entrate richiede  l’indicazione che l’operazione risulta in “franchigia da IVA”