La corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10206 depositata il 17 aprile 2023 e dall’ordinanza n. 34743 del 12 dicembre 2023 ha ribadito che ” … il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994) …” (Cassazione ordinanza n. 1970 del 2024; Cassazione ord.n. 22178 del 6 agosto 2024)
Il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 2739 depositata il 30 gennaio 2024 e l’ordinanza n. 3703 depositata il 10 febbraio 2025, ha riaffermato che qualora non siano riscontrati elementi per mutare i precedenti orientamenti “… (cfr. art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022), nella specie non ravvisabili, tenuto altresì conto della primaria necessità di garantire – ai cittadini che si rivolgano al giudice per tutelare analoghe situazioni soggettive – delle condizioni di effettiva eguaglianza innanzi alla legge; ne consegue che, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, come più volte ribadito da questa Corte sulla base delle considerazioni che precedono (cfr., tra innumerevoli, Cass. n. 14204 del 2023, in materia di interpretazione di contratti collettivi; Cass. n. 11938 del 2023, Cass. n. 9749 del 2023 e Cass. n. 6840 del 2023, in materia di prescrizione; Cass. n. 6668 del 2023 e Cass. n. 6653 del 2023, in materia di cd. “doppia retribuzione” conseguente a cessione di ramo d’azienda; Cass. n. 3868 del 2023, in materia di vittime del dovere; Cass. n. 22168 del 2022, in materia di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010; Cass. n. 10729 del 2023, Cass. n. 35666 del 2021, Cass. n. 22249 del 2021, Cass. n. 18948 del 2021 e Cass. n. 7364 del 2021, in materia di art. 2112 c.c.; Cass. n. 21569 del 2019, in materia di indennità cd. “D.M.”; Cass. n. 6668 del 2019, in materia di somministrazione; Cass. n. 26671 del 2018, in materia di ammissione di crediti al passivo del fallimento); …”
Inoltre, come precisato nell’ordinanza n. 3403 del 2025 “atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022).”
Il suddetto principio è stato ribadito anche nell’ordinanza n. 11776 depositata il 5 maggio 2025 in cui viene riaffermato che “la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019; conf. Cass. n. 2663 del 2022; Cass. n. 6668 del 2023.); esigenza ancora di recente ribadita dalle Sezioni unite di questa Corte, affermando che la “conoscenza” delle regole e, quindi, a monte, l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità della relativa interpretazione costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini (cfr. Cass. SS.UU. n. 8486 del 2024; in senso conforme: Cass. SS.UU. n. 29862 del 2022 e Cass. n. 33012 del 2022);”
In ordine al tema della fedeltà ai propri precedenti e del relativo principio di prevedibilità si ricorda quanto la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 33012 depositata il 9 novembre 2022 (Massimata in Rv. 666013 – 01) ha ribadito, in tema di principio di prevedibilità, che la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, costituisce principio generale del diritto dell’Unione, da collegarsi a quelli del giusto processo, di uguaglianza e di stabilità delle situazioni giuridiche, va considerato come una condizione essenziale per la fiducia di cui le autorità giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto, sicché non è consentito discostarsi da precedenti emessi in sede di legittimità senza una plausibile giustificazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 – art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (funzione nomofilattica)
Massime precedenti: n. 7355 del 2003 Rv. 562996 – 01
Massime precedenti Sezioni Unite: N. 11747 del 2019 Rv. 654029 – 02
In campo della giurisprudenza sovrannazionale europea il rispetto del precedente non è solo l’applicazione di un principio di diritto (norma di diritto vivente) già acquisito, ma è soprattutto confronto tra il caso esaminato ed altri casi analoghi precedentemente decisi (donde la fondamentale importanza delle operazioni cosiddette di distinguishing, volte ad evidenziare le possibili diversità tra il caso già deciso e quello attualmente in decisione).
Per cui la fedeltà al principio di diritto e la fedeltà al precedente, anche se originano entrambe dal bisogno di garantire per quanto possibile la prevedibilità delle decisioni e la parità di trattamento di chi si rivolge alla giustizia, non sono la stessa cosa in quanto:
- l’una esprime l’esigenza di dare ordine al sistema normativo, inteso innanzitutto nella sua generalità ed astrattezza;
- l’altra è volta prevalentemente a preservare la coerenza della decisione in rapporto alla concreta realtà dei fatti accaduti in tempi diversi.
A volte tale differente approccio, che si traduce anche in un diverso modo di operare la ricerca giuridica preliminare a qualsiasi decisione giurisprudenziale consapevole, non facilita l’immediatezza dell’intesa tra giudici nazionali (Corte di cassazione compresa) e giudici sovranazionali europei, né quindi la loro reciproca cooperazione.
Si può affermare, pertanto, che la diffusione dei precedenti giurisprudenziali garantisce il diritto alla difesa anche nel processo tributario, consentendo di valutare compiutamente il ricorso al contenzioso e di prevedere il possibile esito del giudizio, nel rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva e della corretta attuazione della pretesa fiscale.
Nel nostro ordinamento giudiziario non sono vincolanti, per il giudice stante il comma 2 dell’art.101 della Costituzione, i “principi di diritto” ed a maggior ragione delle ‘‘massime‘‘ di giurisprudenza che li esprimono. Fatto salvo il secondo comma dell’articolo 384 cpc, che prevede che la Corte di cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte». Se il giudice di merito destinatario del rinvio non si uniforma, la sua sentenza potrà essere impugnata in Cassazione. La vincolatività è piena, salvo che non intervengano fattori nuovi con efficacia terminativa sul vincolo
In relazione alla non vincolatività dei principi di diritto va posta un’ altra esigenza che ha pari rilievo costituzionale che è costituita dalla certezza del diritto intesa come rappresentazione del principio di eguaglianza posto dal comma 1 dell’art. 3. Infatti una notevole mutevolezza o relativizzazione dei principi di diritto, seppur rispettosa del principio di cui all’art. 101, secondo comma, Cost., non realizzerebbe il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), con il quale mal si concilia l’evenienza che due fattispecie analoghe siano decise in termini diversi.
Il costante richiamo della Suprema Corte al dovere di fedeltà ai precedenti sul quale si fonda l’assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, della nomofilachia (funzione essenziale al fine di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale).
Per cui nel nostro sistema pur non operando il principio dello stare decisis(NOTA 1), la circostanza che un principio di diritto risulti nel tempo costantemente affermato ed applicato dalla Corte, nonché registrato in massime ripetute dell’Ufficio del Massimario, comporta la formazione di una situazione qualificata come di “diritto vivente”, il quale enuncia la norma di legge contestualizzata dai principi di diritto che ad essa afferiscono; situazione questa che crea affidamento nella stabilità del quadro normativo e nella certezza dei rapporti giuridici.
Pur formalmente esterni al sistema delle fonti i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed assunti come regola di giudizio della fattispecie, essendo il vincolo costituito dal precedente di legittimità nel nostro ordinamento è essenzialmente indiretto e strettamente legato al corretto sviluppo del meccanismo processuale, sono idonei a completare, attraverso l`interpretazione, la fattispecie normativa concorrendo a fornire al giudice la regola di giudizio per decidere il caso sottoposto alla sua cognizione.
La funzione nomofilattica, di cui all’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziario, assegnata alla Corte di cassazione comporta un’articolata e complessa per il vincolo al precedente.
In virtù della sopramenzionata norma la Corte di cassazione «assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge».
Le espressione ed i concetti contenuti nella suddetta norma vanno intese nel senso che, anche nelle ipotesi in cui siano possibili più soluzioni ermeneutiche, va garantita l’uniformità dell’interpretazione, onde evitare che siano date risposte diverse in giudizi su casi simili. L’ordinamento affida alla Corte di cassazione il compito di garantire questa declinazione del principio costituzionale di uguaglianza.
Infatti dall’art. 3 della costituzione deriva l’obbligo che fattispecie eguali abbiano eguale trattamento, anche in sede di applicazione giudiziaria del diritto. Tale necessità non può che essere assicurata dall’esercizio della funzione di nomofilachia da parte della Cassazione.
La coerenza e prevedibilità (coerenza con cui la Corte esercita i propri poteri di cassazione e chiarezza con la quale esplicita le ragioni poste a base delle proprie decisioni) della giurisprudenza di legittimità costituiscono il più importante strumento di attuazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (siccome interpretata ed applicata). Diversamente l’incoerenza ed imprevedibilità della giurisprudenza non possono che creare situazioni di disuguaglianza, e, in una spirale perversa, determinare aumento del contenzioso (con deleteri effetti sulla ragionevole durata dei processi) incentivando ricorsi meramente «esplorativi» e vanificando l’effetto disincentivante che potrebbe derivare da una giurisprudenza consolidata.
In particolare l’imprevedibilità della giurisprudenza nei settori finanziario o tributario, assieme alla frequenza dei mutamenti della relativa legislazione ed all’alto tasso di tecnicismo, determinano incertezze nei rapporti giuridici, sfiducia nei mercati e perplessità negli investitori, con potenziali ricadute non secondarie sull’economia.
La ragionevole prevedibilità della soluzione di un giudizio è una elemento, non secondario, del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Infatti, in proiezione giudiziale, colui che inizia un giudizio ed investe le sue risorse, impegnando al tempo stesso risorse del sistema giustizia, deve poter calcolare, o quanto meno, ragionevolmente prevedere l’esito della controversia.
Il Supremo consesso con l’ordinanza n. 597 depositata l’ 8 gennaio 2024 ha ribadito che “… una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). …”
Sul tema del bilanciamento tra principio di non vincolatività del precedente e principio di prevedibilità ed uniformità e coerenza è intervenuta la sentenza n. 26532 del 14 settembre 2023 che ha riaffermato che “… una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). …” (Cassazione ordinanza n. 1715 del 16 gennaio 2024)
Certezza del diritto e sua prevedibilità – Corte di Giustizia UE
Sul tema la Corte di Giustizia UE ha già affermato a più riprese che “… la normativa dell’Unione deve essere certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono assoggettati; questo imperativo di certezza del diritto s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi da essa imposti. Allo stesso modo, nelle materie disciplinate dal diritto dell’Unione, le norme giuridiche degli Stati membri devono avere una formulazione non equivoca, tale da consentire agli interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro e preciso e ai giudici nazionali di garantirne l’osservanza (sentenza del 9 luglio 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata). …” (Corte giustizia, 11/01/2024, ausa C‑537/22, Global Ink Trade Kft )
In particolare i giudici unionale hanno ribadito in tema del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento che “… A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere rispettati dalle istituzioni dell’Unione europea, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (sentenza del 9 luglio 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). …” (Corte giustizia, 11/01/2024, ausa C‑537/22, Global Ink Trade Kft )
Inoltre i giudici unionali hanno statuito che “… la necessità di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per tale giudice nazionale di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se essa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
(…) Inoltre, allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, detto giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2022, Grossmania, C‑177/20, EU:C:2022:175, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). …” (Corte giustizia, 11/01/2024, ausa C‑537/22, Global Ink Trade Kft )
(NOTA 1) Lo stare decisis può essere inteso sia come una regola giuridica vera e propria in virtù della quale i giudici sono tenuti a seguire i precedenti giudiziali, sia come un principio di policy (dettato, cioè, da ragioni di giustizia e di convenienza, epperò privo di uno specifico rilievo normativo), per cui casi simili dovrebbero essere decisi nello stesso modo