La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11938 depositata il 5 maggio 2023, intervenendo in tema di decorrenza della prescrizione dei diritti sorti durante il rapporto di lavoro, ha ribadito in tema di precedenti della Suprema Corte che ” … atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011);

invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità dell decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). …”

La vicenda ha riguardato una nota società che chiamata in giudizio si era visto dichiarare la nullità di quella parte del CCNL nella parte di esclusione del computo dell’intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale e condannato la società al pagamento dei consequenziali importi maturati.

La società, avverso la decisione della Corte di Appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e rigettato il quinto. In particolare il rigetto del quinto motivo sulla base dell’obbligo di dare seguito al principio di diritto affermato nella giurisprudenza della stessa C.S. ” … che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della  l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022). …”

Sullo stesso tenore, in tema di bilanciamento tra la non vincolatività del precedente e la prevedibilità delle decisioni ed uniformità, i giudici di legittimità con la sentenza n. 26532 del 14 settembre 2023 hanno ribadito che     “una volta che l’interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina,dell’osservanza dei precedenti e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). …”