L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n 210441 del 13 giugno 2023 con cui ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con cui si disciplina la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.

Il provvedimento individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di:

  • fatture elettroniche, 
  • dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato 
  • corrispettivi giornalieri trasmessi, 

che segnalano:

  • la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022,
  •  o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni seguenti:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;

d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Le informazioni inviate a mezzo pec dall’Agenzia consentono al contribuente di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 

In particolare il punto 5.1 del provvedimento in commento statuisce che i “… contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. …”

Mentre il punto 5.2 del provvedimento in commento statuisce che i “… contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. …”

Dichiarazione IVA tardiva 2023: sanzioni

In base al comma 7 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998 (richiamato dal successivo art. 8, comma 6 per la dichiarazione IVA), sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta“.

Per le dichiarazioni tardive (presentate entro 90 giorni dalla scadenza valide a tutti gli effetti) trova applicazione la sanzione, di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997,  da 250 a 2.000 euro per il ritardo.

La suddetta sanzione con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso sarà pari a 25 euro (1/10 del minimo), quando la presentazione avviene nei 90 giorni.

Omessa dichiarazione IVA 2023

La dichiarazione IVA si considera omessa se inviata oltre i 90 giorni dal termine ordinario del 30 aprile 2023 .

L’omissione non è regolarizzabile, anche se, se la dichiarazione omessa è presentata spontaneamente e trova applicazione la sanzione amministrativa dal 60 al 120% dell’imposta dovuta, anziché dal 120 al 240% ( ai sensi dell’art. 5, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997), con un minimo di 200 euro. 

Infine la presentazione della dichiarazione IVA oltre i 90 giorni dalla scadenza può essere causa di non punibilità dell’eventuale correlato reato dichiarativo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.