AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 210441 del 13 giugno 2023

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro

Dispone:

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.

Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;

c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;

d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 – Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679).

6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

– Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento:

– Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

– Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

– Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

– Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

– Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187;

– Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

– Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo 1, commi da 209 a 213);

– Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;

– Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;

– Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

– Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e successive modificazioni;

– Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni, contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

– Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

– Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni – Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

– Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, e successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, e successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.