La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13600 depositata il 17 maggio 2023, intervenuta in tema di successione dei soci nei crediti sociali a seguito della cancellazione della società ha riaffermato che “In caso cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese, non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso, atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salva la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere. Al riguardo, il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi (da cui consegue la cancellazione d’ufficio) non integra una presunzione di rinuncia al credito di cui la società è titolare”.
La vicenda ha visto protagonisti i soci di una srl che nel corso di un giudizio nei confronti di un istituto di credito aveva visto condannato la banca al risarcimento del danno patrimoniale, nel corso del giudizio la società veniva cancellata d’ufficio. Il credito oggetto del contenzioso in esame era sorto in capo alla s.r.l. in forza di una sentenza di condanna al risarcimento danni emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti della Banca; sentenza che era stata poi impugnata innanzi alla Corte di Cassazione. Subito dopo il deposito del ricorso in Cassazione, la s.r.l. veniva, sulla base dell’articolo 2490 c.c., cancellata d’ufficio dal registro delle imprese per mancata presentazione dei bilanci di liquidazione per oltre tre anni consecutivi. Il socio della srl cancellata d’ufficio in considerazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d’Appello iniziava un un procedimento esecutivo per il recupero del suddetto credito nei confronti della banca
La Banca, avverso la decisione dei giudici di merito, proponeva ricorso in Cassazione fondato su due motivi. In particolare sostenendo che la cancellazione d’ufficio dovesse essere considerata come rinuncia alle pretese e ai diritti incerti, posto che il mancato deposito del bilancio di liquidazione per tre anni consecutivi
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno precisato che “… qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071). …”
I giudici di legittimità, inoltre, hanno ritenuto non corretto l’interpretazione del principio delle SS.UU. evidenziando che “non si può sostenere che la cancellazione della società (e segnatamente quella disposta d’ufficio, in ragione dell’omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi) implichi, di per sé, il mancato trasferimento del diritto di credito vantato dalla società (ancora sub iudice) in capo ai soci […] una volta estinta la società, i diritti della medesima vantati, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità dei soci.”
Per cui, secondo la Corte Suprema, l’estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare
Infine la mera omissione del deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, che determina la cancellazione d’ufficio, non integra una presunzione di rinuncia al credito di cui la società è titolare.