La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15833 depositata il 6 giugno 2023, intervenendo in tema di difetto di specificità dei motivi del ricorso in appello ha ribadito che “… nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci» (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018). …”

Il suddetto principio riaffermato tra le tante anche nell’ordinanza n. 4720/2023.

La vicenda ha riguardato una società di persona ed i relativi soci a cui, l’Agenzia delle Entrate notificavi i rispettivi avvisi di accertamento. Avverso tali atti impositivi i contribuenti proposero ricorso alla CTP. I giudici di prime cure respingevano le doglianze dei contribuenti, i quali impugnarono la decisione di primo grado con ricorso alla CTR. I giudici di appello nel rigettare l’appello lo motivarono precisando che  a) i motivi di doglianza concernenti la mancata allegazione delle ragioni legittimanti la verifica fiscale, l’eccezione di costituzionalità e la violazione del contraddittorio dovevano ritenersi inammissibili per mera reiterazione di quanto già dedotto in primo grado; b) l’Amministrazione finanziaria aveva legittimamente proceduto ad accertamenti bancari sui conti correnti dei soci in presenza di una grave anomalia, rappresentata dalla assenza di un conto corrente della società; c) l’avviso di accertamento era correttamente motivato e gli appellanti non avevano fornito ragioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza dei giudici di appello i contribuenti proponevano ricorso in cassazione fondato su nove motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze dei ricorrenti confermando il proprio costante orientamento nel ritenere ammissibile l’appello che, in mancanza della trascrizione delle singole parti di motivazione della sentenza impugnata, evidenzia comunque dalla lettura complessiva del gravame delle chiare censure critiche alla stessa prescindendo dalla fondatezza delle sue asserzioni.

I giudici di legittimità il suddetto principio trova fondamento “… in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016). …”

Inoltre, la Corte Suprema, alla luce di quanto evidenziato ribadisce che “… nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. n. 707 del 15/01/2019). …”

Infine, nella sentenza in commento è stato ritenuto che la ulteriore motivazione con cui la sentenza impugnata è entrata nel merito delle censure proposte deve ritenersi inutiliter data in quanto, con la dichiarazione di inammissibilità, il giudice di appello ha consumato il potere di decidere in ordine alla controversia.

Il tutto alla luce del seguente principio di diritto “… «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (così n. 17004 del 20/08/2015; conf. Cass. S.U. n. 15122 del 17/06/2013; Cass. S.U. n. 3840 del 20/02/2007; Cass. n. 27049 del 19/12/2014; si vedano, altresì, Cass. S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. n. 30393 del 19/12/2017; Cass. n.29529 del 11/10/2022; Cass., sez. V, ordinanza 8412 del 28/03/2024). …”