La vicenda ha riguardato una debitrice che, attraverso l’Organismo di composizione della crisi, avviò la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3 del 2012. Il Tribunale omologò il piano del consumatore che prevedeva la soddisfazione integrale dei creditori ipotecari e la soddisfazione parziale dei chirografari, mediante il conferimento alla procedura del ricavato della vendita in sede esecutiva degli immobili di proprietà della debitrice. Il decreto di omologa, non recava le necessarie informazioni degli estremi delle formalità da cancellare, per cui la debitrice depositava istanza di correzione di errore materiale del decreto di omologa. Il giudice adito respinse la richiesta, ritenendo ostativa la mancanza della certificazione ipotecaria da cui estrarre gli estremi delle formalità da cancellare, all’uopo non reputando sufficiente la CTU svolta in sede esecutiva. Presentò anche l’istanza di modifica del piano omologato, per impossibilità di esecuzione ad essa non imputabile, ma il giudice la respinse.
La decisione venne impugnata dalla debitrice con ricorso straordinario per cassazione affidato a un motivo.
Gli Ermellini accolsero il ricorso della debitrice ritenendo che la mancanza di un documento non può vanificare il piano del consumatore, in quanto il controllo sulla completezza della documentazione necessaria per il piano compete anzitutto all’organismo di composizione e poi al giudice in sede di omologa.
I giudici di piazza Cavour precisano che “… l’art. 7, comma 1-bis cit. prevede che il consumatore sovraindebitato può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti (e soddisfazione dei creditori contenente le previsioni di cui al comma 1, «con l’ausilio» del competente Organismo di composizione) ausilio che si concretizza soprattutto nella relazione da allegare alla proposta di piano del consumatore, la quale deve contenere, tra l’altro, «la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda» (art. 9, comma 3-bis, lett. c, l.cit.).
L’art. 9, comma 3-ter l.cit. prevede altresì che «il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti».
Lo stesso giudice è tenuto a verificare che la proposta di piano del consumatore soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 nonché a valutare l’ammissibilità e la fattibilità del piano, prima di procedere alla sua omologazione (art. 12-bis, commi 1 e 3 l. cit.). …”
Per i giudici di legittimità “… In tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 3 del 2012 (e succ. mod.), questa Corte ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento.
In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio – come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. 35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. 10095/2019, a superamento di 19117/2017, giunto a diversa conclusione sul rilievo che in quel caso non sarebbe precluso al debitore, ancorché nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, di proporre altro e diverso accordo o piano di ristrutturazione dei suoi debiti) – ma anche nel caso di “doppia negativa”, ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass. 28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020, che ha cassato il rigetto del reclamo contro il diniego di omologa di una proposta di accordo di composizione della crisi ritenuto non fattibile per la dilazione ultrannuale del pagamento di un credito ipotecario, con implicito superamento di Cass. 4499/2018, che in un caso analogo aveva ritenuto il provvedimento non ricorribile per cassazione). …”