–gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, prevedono che i crediti verso lo Stato siano ceduti con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio e che la cessione sia notificata all’Amministrazione centrale ovvero all’ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento;
–lo stesso regime di forma opera in materia tributaria, in quanto l’art. 43-bis, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che richiama l’art. 69 citato, e l’art. 1, secondo comma, del d.nn. 30 settembre 1997, n. 384, riconoscendo la trasferibilità dei crediti per imposte dirette, prevedono che possono formare oggetto di cessione i crediti, emergenti dalle dichiarazioni dei redditi per IRPEG, IRPEF e ILOR, e che deve essere rispettata la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal Notaio;
–l’art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997 (avente natura di Regolamento) prevede espressamente quale condizione di efficacia della cessione del credito rispetto all’Ente impositore la doppia notifica all’Ufficio delle Entrate o al Centro di servizio, che hanno ricevuto la dichiarazione originaria, ed al Concessionario della riscossione competente alla data di cessione del credito;
[…]
-il tenore letterale delle disposizioni normative in esame lascia ritenere che la inosservanza dei prescritti requisiti di forma e di notifica comporti la inefficacia relativa dell’atto di cessione di crediti e, dunque, la inopponibilità all’Amministrazione finanziaria. In sostanza, l’atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d’imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell’atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario;
-dalla omessa notifica al Concessionario della riscossione non deriva dunque la nullità del contrato di cessione, ma la sola inefficacia della cessione nei confronti dell’Ufficio, risultando evidente che le norme in esame sono volte a salvaguardare il buon andamento dell’azione impositiva e la certezza e linearità dei rapporti tra Fisco e contribuente;
-la sola notifica all’Agenzia delle Entrate non è di per sé sufficiente a salvaguardare la ratio delle norme in oggetto, dovendosi al contrario ritenere che la necessità della notifica anche al Concessionario trovi giustificazione proprio nella tutela degli interessi erariali, essendo ben possibile che, al momento della notifica della cessione, il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo relative ai tributi oggetto di cessione o che si sia proceduto ad un’eventuale compensazione del credito ceduto operata dal cessionario; …”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16685 - Il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15264 - A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può…
- Corte di Cassazione sentenza n. 14334 depositata il 5 maggio 2022 - In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19117 del 14 giugno 2022 - L'accertamento nei confronti del socio, di una società di capitale a ristretta base, è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il…
- Corte di Cassazione sentenza n. 32836 depositata l' 8 novembre 2022 - Qualora, infatti, la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…
- E’ possibile esercitare l’opzione, da
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12395 depositata…
- Il legale rappresentante indagato del reato presup
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 2…