La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18821 depositata il 4 luglio 2023, intervenendo in tema di mancata sottoscrizione della cartella di pagamento. ha riaffermato che “… l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009); …”
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui era stata notificata una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria l’atto ricevuto eccependo, tra l’altro, la mancanza della sottoscrizione del funzionario. I giudici di prime cure rigettano il ricorso del contribuente, il quale impugnava la decisione di primo grado. I giudici di appello confermano la sentenza impugnata ritenendo corrette le modalità di notifica adottate dal concessionario ed assorbite le altre questioni, compresa quella di omessa sottoscrizione del funzionario. Avverso la decisione dei giudici di appello il contribuente proponeva ricorso in cassazione.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso del contribuente hanno evidenziato che per la cartella di pagamento notificata attraverso la pec non è necessario apporre alla stessa una firma informatica, laddove non vi possa essere alcun dubbio circa l’autorità amministrativa dalla quale gli atti promanano.
I giudici di legittimità hanno riaffermato il principio di diritto secondo cui “… In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’ 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01)» (v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605);
– “secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (per la quale, cfr. Cass. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008), e questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012)” (così Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377). …”