Corte di Cassazione, sentenza n. 18821 depositata il 4 luglio 2023
mancata sottoscrizione della cartella di pagamento
[…]
cui promana, in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde, ex plurimis, Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290; Cass., 30 dicembre 2015, n. 26053; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25773; Cass., 27 luglio 2012, n. 13461 e, da ultimo, Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9009);
– «In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’ 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 – 01)» (v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605);
– “secondo principio consolidato di questa Corte, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (per la quale, cfr. Cass. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008), e questo principio vale, per esempio, per la cartella esattoriale (Cass. n. 13461 del 2012)” (così Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377).
5. Si rivela, infine, infondato anche la censura circa l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’ingiunzione impugnata stante la mancata indicazione nella cartella del responsabile del procedimento.
5.1 La Commissione regionale, infatti, correttamente non si è pronunciata sulla predetta domanda, considerando espressamente «assorbite le residue eccezioni» (v. pagina n. 8 della sentenza impugnata), stante la definitività della cartella per mancata impugnazione, dovendo ribadirsi l’ordine di idee secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 19 novembre 2021, n. 37259).
6. Alla stregua delle complessive riflessioni svolte il ricorso va rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
8. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole per ciascuno di loro nella misura di 200,00 € per esborsi e 5.800,00 € per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario del Comune di Marcianise, avv. Sebastiano de Feudis, per dichiarato anticipo;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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