Il D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che “… 1. Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
2. Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N. 203, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
((4. Non e’ ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e’ ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale)). ((49)) 5. Le ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente. …”
Pertanto il comma 1 conferisce al giudice tributario, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione “… in tema di contenzioso tributario, l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2006, n. 24464; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4762; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, nn. 12405 e 12406; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2023, nn. 4352, 4356 e 4371); …” (Cass. sentenza n. 19581 del 2023)
Nella sentenza n. 19581 depositata il 10 luglio 2023, oltre ad affermare il principio di diritto, sopra riportato, i giudici di legittimità hanno precisato che “… in linea generale, quindi, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le commissioni tributarie sono titolari di un potere di indagine, che esse possono esercitare, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti; …”
In altri termini tale potere di indagine è esercitabile dal giudice soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine di integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia.
Inoltre, il potere di indagine di cui al comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 va coordinato con l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Alla cuce di tale coordinamento i giudici di piazza Cavour nella sentenza in commento hanno ribadito che “… in tema di contenzioso tributario, l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, e presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell’amministrazione finanziaria o che, comunque, il contribuente ne dichiari e provi l’avvenuta trasmissione all’amministrazione stessa (Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2015, n. 958; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7848; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2019, n. 15147; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10160; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22888; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28325), pur precisandosi che tale norma non fa riferimento a qualsivoglia documento pervenuto, per qualsiasi evenienza, nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, ma deve essere letto in connessione all’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, menzionato nell’ultima parte del medesimo comma, cioè con esclusivo riferimento soltanto a quelli originariamente o istituzionalmente posseduti dalle medesime, che debbono, anzi, essere obbligatoriamente acquisiti d’ufficio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2010, n. 21956; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2015, n. 958; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33108); …”