La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42410 depositata il 17 ottobre 2023, intervenendo in tema di bancarotta preferenziale e documentale, ha affermato che “… con riguardo alla bancarotta preferenziale, pone il tema del mancato scrutinio dell’elemento soggettivo del reato che, in tema di bancarotta preferenziale, è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri, secondo lo schema del dolo eventuale; tale finalità deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell’azione revocatoria e specialmente dell’art. 67, comma terzo, L. fall.. Il reato non è, dunque, ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ec;J il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. (Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014 Rv. 262904; Sez. 5 n. 54465 del 05/06/2018, Rv. 274188). …”

La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società fallita accusato dei reati di di bancarotta preferenziale, fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da cagionamento doloso del fallimento. Il Tribunale condannava l’imputato per tutti i reati ascritti. Avverso la sentenza l’imputato proponeva appello. La Corte di appello riformava parzialmente la decisione impugnata condannando l’imputato per il reato di bancarotta documentale e bancarotta preferenziale. L’imputato impugnava la sentenza con ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso ed annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che è possibile configurare il reato di bancarotta preferenziale solo in presenza di un dolo specifico che consiste nella volontà di dare un vantaggio ad alcuni creditori con consapevolezza di arrecare un danno per gli altri creditori. Per cui per i giudici di piazza Cavour va valutato se nel momento di disporre quegli atti di erogazione preferenziale, l’imputato abbia potuto seriamente confidare nella prospettiva di garantire analogo trattamento agli altri creditori, quand’anche nell’arco di un tempo ragionevole; altro è se la decozione fosse già conclamata e irreversibile.