La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27747 depositata il 2 ottobre 2023, intervenendo in tema di studi di settore, ha ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “… il contribuente onerato di allegare, ed anche di provare – ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore quello di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. sez. 5, 21 dicembre 2021, n. 40936; Cass., Sez.5. n. 16398/2022). …”

La vicenda ha riguardato una cooperativa a cui, l’Agenzia delle Entrate, notificava un avviso di accertamento in applicazione degli studi di settore. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) lamentando che la pretesa erariale sui meri dati aritmetici, astratti e presuntivi degli studi di settore, senza prendere in considerazione le caratteristiche peculiari dell’attività in concreto svolta dalla cooperativa e del mercato di riferimento, anche in considerazione dei prevalenti fini mutualistici perseguiti.. I giudici di prime cure in parziale accoglimento del ricorso, riducevano i maggiori ricavi accertati. La cooperativa proponeva appello contro la sentenza della CTP. I giudici di appello rigettavano l’appello proposto dalla contribuente. La cooperativa impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

In particolare la società ricorrente lamentava: i) che l’assunzione di due dipendenti, incidente sulla determinazione del maggior ricavo ai fini della congruità degli studi di settore, non fosse dipesa da una libera scelta imprenditoriale ma da obbligo di legge; ii) alla mancata esplicitazione dei criteri in forza dei quali la CTR, pur muovendo all’errato presupposto che la ricorrente fosse una società cooperativa a mutualità prevalente, ha ritenuto corretta la riduzione dei ricavi accertati al valore minimo previsto dagli studi di settore operata dal giudice di primo grado.

Gli Ermellini rigettano il ricorso.

I giudici di legittimità sulla base del principio, applicabile agli studi di settore, occorre rilevare che:

  • l’ufficio accertatore è tenuto soltanto a dimostrare gli elementi utili ad applicare lo standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento;
  • sul contribuente grava l’onere di allegare, senza limitazione di mezzi, le circostanze di fatto che invece allontanano la sua attività dal modello e dai parametri standardizzati adottati dall’amministrazione.