La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28845 depositata il 17 ottobre 2023, intervenendo in tema di obbligo contributivo sui compensi a favore di sportivi, ha riaffermato che “… in tema di assicurazione presso la gestione ENPALS, ora INPS, sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal decreto ministeriale n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gl’impiegati, gli operai, gl’istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere. …”

La vicenda ha riguardato un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) a cui l’INPS notificava la pretesa di contributi sui compensi erogati  ad istruttori di nuoto. L’A.S.D. avverso tale pretesa proponeva ricorso. Il Tribunale adito rigettava la pretesa contributiva dell’INPS. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’INPS proponeva gravame e l’ASD appello incidentale. La Corte di Appello respingeva l’appello ed ha confermato la pronuncia del Tribunale. L’INPS impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’INPS.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso sulla base che   “… Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono esonerati dall’obbligo assicurativo coloro che abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 del medesimo testo unico, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica.

Chi invoca l’esonero deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397). …”

Pertanto per i giudici di piazza Cavour “… il citato art. 67 esordisce, escludendo a priori i redditi di capitale, quelli conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Tale esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il soggetto percettore intervenga nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

La previsione dell’art. 67 non accorda, pertanto, un’automatica e indiscriminata esenzione dall’obbligo contributivo alle associazioni o alle società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, «a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione, rilevando piuttosto, a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente, essendosi a tal fine precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 TUIR, deve intendersi “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” diversa dall’attività di impresa (cfr. Cass. n. 11375 del 2020 cit.)» (Cass., sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7388).

Non si possono dunque configurare come “redditi diversi” quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR, lettera c). …”

Pertanto alla luce di quanto affermato nella sentenza in commento l’esonero dall’obbligo contributivo non può essere accordato automaticamente alle associazioni o società sportive formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti specifici richiesti dalla norma.

In quanto occorre accertare:

  • l’effettiva natura dilettantistica della associazione o della società sportiva in favore della quale è stata esercitata la prestazione;
  • che i compensi non siano stati conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né siano il frutto di un rapporto di lavoro dipendente.