La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31220 depositata il 9 novembre 2023, intervenendo in tema mancata risposta dell’ente a richiesta di annullamento degli atti impositivi, ha affermato l’applicabilità dell’art. 1, commi 537 e 538, della l. n. 228 del 2012. Per cui nel diritto tributario, pur non operando il silenzio-assenso come rimedio generalizzato trova applicazione la legge n. 228 del 2012. Tale norme prevede all’art. 1 comma 540 che “… in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. …”
La vicenda ha riguardato un contribuente nei cui confronti l’agente della riscossione aveva proceduto all’iscrizione ipotecaria. Avverso tale atto il contribuente aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria (attualmente Corte di Giustizia Tributaria). Per la CTR l’iscrizione ipotecaria era legittima ed ha ritenuto di “non poter giungere alla conclusione” dell’odierno ricorrente secondo la quale, perfezionatosi il silenzio-assenso sull’istanza di autoannullamento delle ridette cartelle, ai sensi dell’art. 1, comma 540, l. 24 dicembre 2012, l’iscrizione avrebbe dovuto essere per ciò stesso annullata. Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono il primo motivo di ricorso e dichiarano assorbito il secondo.
I giudici di legittimità accolgono la tesi del contribuente in ordine all’applicabilità dell’art. 1, commi 537 e 538, della l. n. 228 del 2012 per cui “… Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario doveva, entro un certo termine dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’ente, entro i successivi “sessanta giorni”, di dare comunicazione al debitore o della “correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio”, ovvero “dell’ inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo” …”
In base al comma 538 dell’art. 1 della legge n. 228 il contribuente può, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo con la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono caduti in prescrizione, decaduti, sgravati.
Per il Supremo consesso “… L’argomento è logicamente inconsistente perché l’iscrizione ipotecaria presa a garanzia di determinate pretese sulla base di determinati titoli (v. artt. 49 e 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi dei quali il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento) sta e cade con tali titoli ed eventuali nuove pretese esercitabili per i medesimi crediti possono (nel caso, avrebbero potuto) giustificare una nuova iscrizione sulla base di nuovi titoli; …”
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