La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 582 depositata l’ 8 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell’assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto; ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e, sia pure parzialmente, accolta prima del superamento del periodo di comporto, la dedotta successiva rinuncia alla fruizione delle ferie nel periodo indicato dal datore di lavoro deve essere provata in maniera chiara e inequivoca, attesa la garanzia costituzionale del diritto alle ferie e il rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare, con la fruizione delle stesse o di riposi compensativi già maturati, la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto, con la ulteriore conseguenza della perdita definitiva della possibilità di godere delle ferie maturate (cfr tra le tante Cass. 17/12/2001 n. 15954, 09/04/2003 n. 5521 e 10/11/2004 n. 21385). La facoltà del lavoratore di sostituire le ferie all’assenza per malattia per interrompere il decorso del periodo di comporto non è incondizionata e tuttavia il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, secondo comma, cod. civ.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con, gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto. Resta fermo che, allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita, un tale obbligo non è ragionevolmente configurabile (Cass. n. 5521 del 2003 e n. 21 385 del 2004 cit.). …”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una società a responsabilità limitata veniva licenziato per il superamento del periodo di comporto. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione deducendo che erano stati erroneamente computati anche cinque giorni di assenza riferibili a ferie.. Il Tribunale adito dichiarava illegittimo il licenziamento in relazione all’avvenuto superamento del periodo di comporto sul rilievo che erano stati erroneamente computati cinque giorni di assenza nell’agosto 2016 che erano invece riferibili a ferie. Avverso la decisione del giudice di prime cure la società datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata. La società, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità nel rigettare il ricorso della datrice di lavoro hanno precisato che “… la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2109 cod. civ., nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso, è stato introdotto nell’ordinamento giuridico il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro e cioè della possibilità di mutamento del titolo dell’assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa giustificazione. Si tratta di principio che, in difetto di una disciplina legislativa di dettaglio, opera in tutte le sue implicazioni e con riferimento ai reciproci rapporti fra tutte le varie ipotesi di sospensione dell’obbligo lavorativo, con la conseguenza che anche il periodo di comporto, ai fini dell’art. 2110 cod. civ., diviene suscettibile di interruzione per effetto della richiesta del dipendente di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso (cfr. Cass. 30/03/1990 n. 2608). …”

Inoltre, per i giudici di piazza Cavour, “… nel caso in esame da un canto non vi è prova che il lavoratore avrebbe potuto beneficiare di istituti contrattuali alternativi alle ferie ed inoltre è stato accertato che, al contrario, le ferie erano state autorizzate in prosecuzione della malattia. La domanda di ferie avanzata con decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla cessazione della documentata assenza per malattia esprime la volontà di assentarsi per un titolo diverso da quello in base al quale il lavoratore fino ad allora era rimasto assente e correttamente si è ritenuto interrotta la maturazione del periodo di comporto alla scadenza della certificazione medica. …”

Pertanto con la sentenza in commento, la Suprema Corte, chiarisce che vige nel nostro ordinamento il principio di conversione delle cause di assenza dal lavoro, che rende possibile il mutamento del titolo dell’assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa giustificazione. Per cui, come nel caso di specie, qualora sia avanzata una richiesta di ferie ed accolta anche parzialmente prima del superamento del periodo di comporto, il datore non può conteggiare i relativi giorni di assenza ai fini della conservazione del posto.