La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 763 depositata il 9 gennaio 2024, interevenendo in tema di accertamento fondato su documenti e prove rinvenute a seguito di accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di imposta sul valore aggiunto – reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 – ha il potere-dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l’interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione – sia pure concisa o per relationem mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria: sicché, nell’esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove (Cass., Sez. U, 21.11.2002, n. 16424, Rv. 558642-01. Cfr. anche, più recentemente, Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28651, non massimata, in motivazione, pp. 7, ult. cpv. e 8); …”
La vicenda ha riguardato il titolare della ditta individuale a cui l’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA. Il contribuente impugno l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia tributaria di primo grado). Il giudice di primo grado accolse il ricorso. Avverso la decisione di primo grado l’Agenzia delle entrate propose appello. I giudici di appello accolsero il gravame dell’Agenzia osservando come, il rinvenimento di contabilità in nero legittimasse l’accertamento analitico induttivo nei confronti del contribuente fondato sui dati da quella emergenti, gravando il contribuente dell’onere della prova contraria. Il contribuente avverso la decisione di appello propose ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità accolsero il ricorso proposto dal contribuente, limitatamente al primo motivo.
Precedenti della Suprema Corte
La Corte di cassazione con la sentenza n. 20096 del 20218 aveva statuito che «In caso di accesso domiciliare autorizzato dell’Autorità Giudiziaria, il giudice tributario deve verificare che il relativo provvedimento sia motivato e che faccia riferimento ad elementi riconosciuti come indizi. L’obbligo di motivazione del provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare risulta assolto solo se sono indicate la nota e l’autorità richiedente nonché la specificazione dei gravi indizi di violazione della legge fiscale».
I giudici di piazza Cavour con l’ordinanza n. 28188 del 2013 avevano precisato che l’autorizzazione della Procura all’accesso domiciliare è subordinata all’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie e che tale provvedimento è soggetto a sindacato da parte del giudice, in merito all’effettiva esistenza degli indizi stessi e alla presenza di una motivazione idonea. Pertanto il giudice tributario è obbligato alla valutazione della legittimità del provvedimento che autorizza l’acceso in luoghi esclusivi del contribuente.
Qualora l’autorizzazione di accesso domiciliari emessa dal procuratore della Repubblica non riporta l’indicazioni sui gravi indizi di violazioni tributarie allo scopo di reperire libri, registri, documenti e altre prove delle violazioni, il conseguente accertamento è nullo (Cass. Civ., n. 6836/2009).