La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1272 depositata l’ 11 gennaio 2024, intervenendo in tema si sequestro preventivo, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. …” (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01)
La vicenda ha riguardato un imputato accusato del reato di cui agli artt. 240 cod. pen. e 12-bis, co.1, d. lgs. 74/2000 a cui veniva notificato un provvedimento di sequestro per equivalente dell’autovettura. L’imputato avverso il provvedimento del GIP ricorreva al Tribunale del riesame, proposto dalla terza proprietaria. Il Tribunale adito rigettava il riesame. L’imputato avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi, in particolare la mancanza di motivazione riguardo al fatto che il bene sequestrato costituisca prezzo o profitto del reato e in relazione all’esistenza del periculum in mora.
Gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso dell’imputato.
Per i giudici di legittimità trova applicazione il “… principio costante nella giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 2331 del 16/12/2022 dep. 2023, Dotolo, Rv. 284088 – 01 ; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003 – 01), quello secondo cui il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo.
Tale «effetto devolutivo» deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ( «fumus commissi delicti» e, in quello preventivo, «periculum in mora»); pertanto, il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare.
Questa Corte ha altresì precisato che, anche in caso di «rinuncia» al motivo (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016 – 02) ovvero qualora l’impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 – 01), rispetto ai punti rinunciati o non oggetto di censura, sussiste un obbligo motivazionale «attenuato», ma non eliso.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi dianzi espressi, omettendo totalmente di motivare in riferimento al requisito del periculum in mora. …”
Inoltre nella decisione in commento viene precisato che “… in tema di riesame di misure cautelari reali, l’inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione, decorrente dalla data della ricezione degli atti, cui consegue l’inefficacia della misura, è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 324 cod. proc. pen., in quanto integra un «errar in procedendo» del giudizio di impugnazione.
Tale termine è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Gelino, Rv. 261856; Sez. 3, n. 26593 del 19/05/2009, Vainella, Rv. 244331; Sez. 3, n. 42963 del 04/10/2007, Mastrodicasa, Rv. 238099).
Esso, tuttavia, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali e non dalla ricezione dell’istanza di riesame (ex plurimis, Sez. U, n. 38670 ciel 21/07/2016, Culasso, Rv. 267593). …”