La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024, intervenendo in tema di  confisca per equivalente a seguito di  reati tributari, ha statuito che “… la confisca, anche nella forma per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva.

Non è in discussione la sua natura sanzionatoria: proprio le Sezioni unite della Corte di cassazione ne hanno messo in evidenza la struttura sanzionatoria, rilevando che l’imputato “viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non nella cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perché autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica”. Da qui la logica conclusione che l’oggetto della confisca di valore, in assenza del nesso di pertinenzialità col reato, costituisce sola una conseguenza sanzionatoria dello stesso (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437).

Quel che però rileva, ai fini di attestare la piena compatibilità con la fase esecutiva della disposta confisca, è la sua natura obbligatoria.

Si è così affermato che affermato che, in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093). …”

La vicenda ha riguardato un contribuente accusato del reato di evasione veniva, per i reati ascritti,  condannato con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p., il quale non disponeva alcun provvedimento di confisca. L’imputato proponeva l’impugnazione della decisione del GUP ed il G.i.p. , nella veste di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. disponeva la confisca per equivalente. Avverso la sentenza, la condannata, propose ricorso per cassazione affidato a due motivi. In particolare lamentava il fatto che il Giudice avrebbe erroneamente applicato in sede esecutiva la confisca per equivalente: tale sanzione, ad avviso del difensore, si potrebbe disporre unicamente in sede di cognizione.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso.

Il Supremo consesso ha   ribadito che “… con riferimento alla confisca obbligatoria prevista per dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius; nondimeno all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598).

6. In altri termini, se, sul piano sistematico deve ribadirsi che la misura in questione costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, conseguente alla commissione del reato, tanto non equivale ad escludere la sua applicazione in sede esecutiva.

Ciò che assumere rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, bensì la natura obbligatoria della sua applicazione prescritta, con riguardo ai reati tributari, dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, essendo “sempre ordinata” nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.

Trattandosi, quindi, di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione secondo l’espressa previsione dell’art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, Rv. 257616; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886). …”

Infine, gli Ermellini, hanno affermato che, in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093).