Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024

reati tributari – la confisca, anche nella forma per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva

RITENUTO IN FATTO

1. Con la impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, nella veste di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata nell’interesse di F.C. avverso l’ordinanza del 18 giugno 2023, ha ridotto sino alla concorrenza della somma di 235.248,37 euro la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 dei beni sottoposti a sequestro preventivo, pari alla somma del valore dell’imposta evasa con riferimento ai reati cui ai capi di imputazione 12) e 13) di cui alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio a carico della F.C. in data 13 maggio 2021, irrevocabile il 29 giugno 2021.

2. Avverso la sentenza, la condannata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo si deduce l’erronea applicazione degli artt. 322-ter e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui il giudice ha applicato, in sede esecutiva, la confisca per equivalente, essendo una sanzione che, ad avviso del difensore, può essere disposta esclusivamente in sede di cognizione, come si desume dal chiaro disposto dell’indicato art. 12-bis.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione a disporre la confisca per equivalente, trattandosi di una pena “principale”, come affermato dalla giurisprudenza sovranazionale, oltre che di legittimità e dalla Corte costituzionale, che può essere irrogata solamente in sede di cognizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Dal provvedimento impugnato, emerge che:

– con decreto emesso in data 11 febbraio 2019, il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, nell’ambito del procedimento n. 300/18 r.g.n.r., ha disposto, tra l’altro, il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. dell’immobile intestato a F.C. sito in Mortara, via Galileo Galilei n. 4, fino alla limite massimo di 405,731,71 euro;

– in data 18 marzo 2019, è seguito un provvedimento di integrazione del decreto di sequestro preventivo, esteso anche ai saldi giacenti sui conti correnti bancari e postali intestati alla F.C., sino al limite massimo di 405.731,71 euro;

– in data 13 maggio 2021, il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha pronunciato, nei confronti della F.C., sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione, tra l’altro, a plurimi reati tributari, senza nulla disporre in ordine a quanto in sequestro;

– in data 13 maggio 2023, la difesa ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare le perdita di efficacia del sequestro preventivo, non essendo stata disposta la confisca di quanto sequestrato nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma il G.i.p. ha ordinato la confisca dei beni in sequestro;

– il provvedimento è stato impugnato con ricorso per cassazione, riqualificato in giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., conclusosi con il provvedimento impugnato che, pur riducendo il valore beni confiscati, ha confermato la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di disporre la confisca per equivalente, trattandosi di provvedimento obbligatorio.

3. Orbene, i due motivi, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono infondati.

4. La tesi propugnata dalla ricorrente, secondo cui in sede esecutiva non potrebbe mai essere disposta la confisca per equivalente, urta contro la chiara previsione dell’art. 676 cod. proc. pen. che attribuisce al giudice dell’esecuzione “la competenza a decidere (…) in ordine (…) alla confisca”, senza operare alcuna distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, purché: 1) non vi abbia provveduto il giudice della cognizione – diversamente opera la preclusione processuale – , e 2) si tratti di confisca obbligatoria.

5. In questo senso è schierata, compatta, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che la confisca, anche nella forma per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva.

Non è in discussione la sua natura sanzionatoria: proprio le Sezioni unite della Corte di cassazione ne hanno messo in evidenza la struttura sanzionatoria, rilevando che l’imputato “viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche (e non nella cosa in quanto derivante dal reato), e ciò proprio perché autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica”. Da qui la logica conclusione che l’oggetto della confisca di valore, in assenza del nesso di pertinenzialità col reato, costituisce sola una conseguenza sanzionatoria dello stesso (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437).

Quel che però rileva, ai fini di attestare la piena compatibilità con la fase esecutiva della disposta confisca, è la sua natura obbligatoria.

Si è così affermato che affermato che, in sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464; nello stesso senso, Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093).

Allo stesso modo, con riferimento alla confisca obbligatoria prevista per dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, si è affermato che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius; nondimeno all’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7587 del 13/11/2019, dep. 2020, Albanelli, Rv. 278598).

6. In altri termini, se, sul piano sistematico deve ribadirsi che la misura in questione costituisce uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo, conseguente alla commissione del reato, tanto non equivale ad escludere la sua applicazione in sede esecutiva.

Ciò che assumere rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, bensì la natura obbligatoria della sua applicazione prescritta, con riguardo ai reati tributari, dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, essendo “sempre ordinata” nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.

Trattandosi, quindi, di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione secondo l’espressa previsione dell’art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Lombardo, Rv. 265093, in motivazione; Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio e altri, Rv. 257039; Sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, Rv. 257616; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886).

7. La natura sanzionatoria/afflittiva (e dunque strettamente personale) della confisca per equivalente rileva sotto in altro e differente profilo, nel senso che essa non può essere applicata nei confronti di persona già deceduta (Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, Ubi Banca, Rv. 282477); invero, non solo, diversamente opinando, si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza della applicazione di una sanzione nei confronti degli eredi che sono certamente estranei al reato, ma in caso di morte viene meno il rapporto di “titolarità/disponibilità” da parte del condannato del bene di valore corrispondente al profitto che ne consente l’ablazione e che deve essere valutato al momento dell’adozione del provvedimento, non avendo la decisione del giudice dell’esecuzione efficacia “retroattiva”: la confisca disposta nei confronti di persona già deceduta colpisce beni che sono ormai nella disponibilità degli eredi.

8. Si osserva, infine, che la procedura osservata dal giudice dell’esecuzione assicura un adeguato contraddittorio, perché a una prima fase, in cui il provvedimento di confisca è assunto de plano – e quindi in assenza di un’interlocuzione preliminare con le parti -, ne segue un’altra, su iniziativa della parte interessata che ha potere di opposizione, che si svolge nel pieno rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio. In particolare, l’interessato, colpito da un provvedimento di confisca per equivalente, può far valere, in sede esecutiva, le proprie ragioni, tra cui la circostanza che si può far luogo alla confisca diretta sui beni che costituiscono il profitto del reato (cfr. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648).

Proprio in riferimento al profilo della tutela dei diritti di difesa, in ipotesi di confisca disposta nella fase esecutiva, è stata condivisibilmente affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della relativa disciplina nella parte in cui non prevede un doppio esame di merito sulla sussistenza dei relativi presupposti, rilevando che “la garanzia dell’opposizione, sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito di procedura in contraddittorio, assicura in concreto una doppia valutazione nel merito” (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola e altro, Rv. 261604).

9. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.