Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 – In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. Trattandosi, quindi, di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione secondo l’espressa previsione dell’art. 676 cod. proc. pen.