Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 – Nel reato di sfruttamento del lavoro l’art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. . L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.