CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7861 depositata il 4 marzo 2022 – La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l’approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall’utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito