CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza depositata il 19 luglio 2022 – E’ punita ai sensi del n. 1) del primo comma dell’art. 603 bis, la condotta di colui che recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Sebbene non possa negarsi che soggiornare in un Centro di accoglienza costituisca una condizione di disagio, trattandosi di alloggiamenti che implicano condizioni di promiscuità dei servizi e l’assenza degli ordinari agi di un’abitazione, ciò nondimeno ciò non integra di per sé lo stato di bisogno