Nel processo tributario il codice di procedura (D.Lgs. n. 546 del 1992) la ripresa del processo sospeso o interrotto è regolato dal comma 2 dell’articolo 43. Il suddetto articolo statuisce che ” 1. Dopo che e’ cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’art. 30.
2. Se entro sei mesi da quando e’ stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui all’art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo’ essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.
La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte. “
Pertanto, consegue che il termine previsto per la prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso di interruzione del giudizio per i motivi di cui al precedente articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992, è di sei mesi dalla data del provvedimento di dichiarazione dell’interruzione. L’articolo 40 statuisce che ” 1. Il processo e’ interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dall’albo o dall’elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell’art. 12.
2. L’interruzione si ha al momento dell’evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comna 1, lettera b). In ogni altro caso l’interruzione si ha al momento in cui l’evento e’ dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l’evento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l’ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia
in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata
sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e’ prorogato di sei
mesi a decorrere dalla data dell’evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.”
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8392 depositata il 28 marzo 2024 ha ribadito che “… In caso di apertura del fallimento l’interruzione del processo è automatica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall.; tuttavia, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. – al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 53 legge fall. per le domande di ammissione di crediti al passivo nonché di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili – decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; quindi, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell’art 176, secondo comma, cod. proc civ., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario (Cass. Sez. U., 07/05/2021, n. 12154).
(…) In assenza della corrispondente dichiarazione giudiziale, di natura meramente dichiarativa (dalla cui conoscenza sarebbe decorso il termine per la riassunzione o prosecuzione), il processo è proseguito irritualmente, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi all’evento interruttivo, compresa la sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 298 e 304 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., n. 12154 del 2021).
Si tratta di nullità costantemente declinata come nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 cod. proc civ., e dunque non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo (Cass. Sez. U., n. 12154 del 2021).
Ne consegue che la nullità della sentenza d’appello è stata correttamente dedotta e provata per la prima volta dalla curatela nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 cod. proc. civ.; di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ., deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado – ovvero la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo (Cass. 15/01/2018, n. 790).
(…) Va aggiunto che la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (Cass. 09/08/2017, n. 19759). …”
Normativa
- Sospensione (artt. 39, 41, 42 e 43, d.lgs. n. 546/1992);
- Interruzione (artt. 40, 41, 42 e 43, d.lgs. n. 546/1992);
- Estinzione (artt. 44, 45 e 46, d.lgs. n. 546/1992);