CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8392 depositata il 28 marzo 2024 – In caso di apertura del fallimento l’interruzione del processo è automatica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall. ed il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Si tratta di nullità costantemente declinata come nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 cod. proc civ., e dunque non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo