La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 20153 depositata il 21 maggio 2024, intervenendo in tema di reato di bancarotta impropria, ha ribadito il principio secondo cui “… in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega …” (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175)

La vicenda ha riguardato un componente del consiglio di amministrazione di una società per azione dichiarata fallita, nei cui confronti veniva emessa dal Giudice per le indagini preliminari un ordinanza con cui veniva applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista e l’attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di dodici mesi. L’imputato, avverso tale provvedimento adiva al Tribunale del riesame. Il Tribunale adito annullava l’ordinanza cautelare per carenza di gravità indiziaria, fonda essenzialmente sul ritenuto deficit dimostrativo in ordine al coefficiente soggettivo del reato. In particolare, il Tribunale escludeva che fosse stato dimostrato, sia pure nei termini richiesti in sede cautelare, che l’imputato fosse consapevole delle operazioni depauperative commesse dagli altri indagati ai danni della società fallita, ovvero che avesse percepito o dovuto percepire segnali di allarme concernenti dette operazioni, che lo avessero posto in una condizione di volontaria sottrazione ai doveri connessi alla carica rivestita quanto, nella specie, alla annotazione nei bilanci di cui sopra delle perdite legate alle attività predatorie compiute ai danni della società. Il pubblico ministero, avverso tale decisione, proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo. 

I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Per gli Ermellini “… la coscienza circa le distrazioni è una precondizione, l’assenza della quale ha reso superfluo approfondire l’esame dei “livelli” del dolo richiesto per la bancarotta da false comunicazioni sociali [sul dolo “trilivello” del reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., cfr. Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673, secondo cui l’elemento soggettivo della bancarotta impropria da reato societario presenta «una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari»].  …”

Per i giudici di piazza Cavour “… può affermarsi che la giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide e da cui non intende discostarsi – salvo qualche incertezza in tempi più risalenti, negli ultimi anni si è attestata su un’esegesi particolarmente rigorosa quanto alla responsabilità dell’amministratore senza delega e, in particolare, ai criteri in base ai quali ritenerlo consapevole e, quindi, responsabile di attività predatorie ai danni della società amministrata, commesse dall’amministratore munito di delega. Quello che oggi si richiede per ritenere dimostrato il dolo della distrazione in capo all’amministratore senza delega è che questi abbia “effettiva conoscenza” di fatti predatori ovvero di segnali di allarme di questi ultimi e non che le anomalie siano semplicemente “conoscibili”. …”

pER Il Supremo consesso “… la responsabilità dell’amministratore senza delega non possa prescindere dall’effettiva conoscenza dei fatti depauperativi o di segnali di allarme – inequivocabili – che ad essi riconducano e che siano stati volontariamente ignorati, scongiurando, così il rischio di un addebito del reato a titolo di colpa (per inettitudine, incapacità o imprudente fiducia nell’agire dell’organo delegato) o, addirittura, di responsabilità oggettiva da posizione (Sez. 1, n. 14783 del 09/03/2018, Lubrina e altri, Rv. 272614; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, Bonvino e altri, Rv. 253765; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E. Rv. 273925; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi e altri, Rv. 261938; Sez. 5 n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243889; Sez. 5, n. 23000 del 05/10/2012, dep. 2013, Berlucchi, Rv. 256939, concernente proprio la bancarotta impropria da reato societario; Sez. 5, n. 42519 del 08/06/2012, Bonvino, Rv. 253765)

Nella sentenza Tanzi, in particolare, oltre ad essere stato delineato il concetto di “segnale di allarme” – con la puntualizzazione che esso deve essere “conosciuto” e non meramente “conoscibile” e che deve essere eloquente della situazione critica sottesa –  si è anche rimarcato il limite dello scrutinio di legittimità sulle valutazioni del Giudice di merito circa la responsabilità dell’amministratore senza delega in rapporto, appunto, alla conoscenza degli indicatori suddetti e al loro grado di significatività e di intellegibilità. «E’ dalla conoscenza dei segnali di allarme, intesi come momenti rivelatori, con qualche grado di congruenza, secondo massime di esperienza o criteri di valutazione professionale, del pericolo dell’evento» – così la pronunzia in discorso –  «che può desumersi la prova della ricorrenza della rappresentazione dell’evento da parte di chi è tenuto – per la posizione di garanzia assegnatagli dall’ordinamento – ad uno specifico devoir d’alerte ( che include in sè anche l’obbligo di una più pregnante sensibilità percettiva, oltre che il dovere di ostacolare l’accadimento dannoso). La sentenza richiamata ha anche precisato che «questa dimostrazione deve inquadrarsi nel bagaglio di esperienza e cognizione professionale proprio del preposto alla posizione di garanzia, la cui valutazione – in rapporto al sintomo allarmante – deve esplicarsi in concreto, volta per volta: dal che consegue che la convinzione di questa percezione e del relativo grado di potenzialità informativa del fatto percepito, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insuscettibile di censura se accompagnata da adeguata giustificazione». …”