La Corte di Cassazione. sezione penale, con la sentenza n. 19745 depositata il 17 maggio 2024, intervenendo in tema di affidamento ai servizi sociali, ha statuito chenell’art. 47 ord. pen. non esiste una preclusione di per sé a che l’affidamento in prova sia eseguito impegnandosi in un lavoro notturno ” e inoltre che il Tribunale di sorveglianza incorre nel vizio di manifesta illogicità “… nel momento in cui non approfondisce la natura di questa associazione e del rapporto che lega il ricorrente ad essa, e si limita ad affermare che si tratta di una “associazione non meglio precisata”, affermazione che il ricorrente correttamente censura, evidenziando che dell’associazione era stato indicato il nome, e che quindi il Tribunale avrebbe potuto disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari con riferimento ad essa. …”

La vicenda ha riguardato un condannato per bancarotta fraudolente che aveva presentato una istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza respingeva la suddetta istanza in quanto riteneva non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale del condannato, in quanto il reato in espiazione di bancarotta fraudolenta non è lieve, l’istante ha altri pregiudizi penali, il condannato respingeva un approfondimento reale sulle proprie responsabilità, si diceva disposto ad un risarcimento ma non proponeva nulla di concreto, si è dichiarava disponibile ad attività di volontariato ma non aveva concretizzato nulla in tal senso, vuole espiare la pena in una forma ampia di libertà di movimento (gestisce un locale notturno) che non avrebbe contenuto concreto, il progetto di vita su cui si basa l’istanza di affidamento è fumoso. Il condannato avverso tale decisione proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico complessivo motivo.

I giudici di legittimità annullavano l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.

Per gli Ermellini, il Tribunale di sorveglianza non può rigettare l’istanza senza verificare se l’associazione che è disposta ad assumere il richiedente come factotum non sia uno schermo che consente al reo di continuare a svolgere in maniera surrettizia l’attività imprenditoriale preclusa dalla condanna. Inoltre il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio, il quale “…  avrebbe consentito al Tribunale di verificare quale tipologia di associazione sia quella di cui è presidente il condannato, quale ne sia lo statuto, chi ne siano i soci, e soprattutto in quale modo i soci possano controllare il presidente, e come siano distribuiti i proventi della gestione del locale. …”