La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 16603 depositata il 14 giugno 2024, intervenendo in tema di indennità per ferie non godute, ha ribadito in sintonia con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che “… cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, il quale adiva all’autorità giudiziaria per sentire condannare la società al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno da usura psicofisica dovuta al mancato godimento di ferie e permessi. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, aveva rigettato le richieste del lavoratore. La decisione di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di appello. I giudici di appello sulla base delle prove testimoniali raccolte, che fosse dimostrato lo svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore qualifica di quadro direttivo o a quella, chiesta in via subordinata, di quarto livello della terza Area professionale; quanto alla denunciata sperequazione salariale tra il profilo di appartenenza (quarto livello del c.c.n.l. Commercio) e quello spettante in base al c.c.n.l. Esattorie, maggiormente coerente al tipo di attività esercitata dalla società datoriale, i giudici di appello hanno rilevato come il D. avesse solo genericamente affermato la non conformità della retribuzione al parametro costituzionale di cui all’art. 36 Cost., senza alcun riferimento al trattamento previsto dal c.c.n.l. Esattorie quale tertium comparationis da cui poter evincere la violazione del minimo costituzionale; hanno respinto la domanda di indennità sostitutiva delle ferie per assenza di prova del mancato godimento di ferie e riposi e la connessa domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, in quanto poggiante sul mancato godimento delle ferie e dei riposi. Il dipendente, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso.
Per gli Ermellini “… il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).
(…) È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l’indennità sostitutiva delle ferie, l’onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore.
(…) Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. le tre sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016 S.W.; in causa C-619/2016 S. W.K.; in causa C- 684/2016 M.P.), si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono destinate― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. …”
In altri termini, per il Supremo consesso, in tema di ripartizione dell’onere della prova, in caso di contestazione del riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, sono ripartiti:
- il lavoratore è onerato della prova del mancato godimento delle ferie;
- il datore di lavoro è onerato di fornire la prova di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita.