La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16290 depositata il 16 giugno 2024, intervenendo in tema di IRAP, ha ribadito il principio secondo cui “… affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato ad IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile (Cass. 16 giugno 2022, n. 19397). …”

La vicenda ha visto protagonista una professionista che aveva inviata una istanza di rimborso dell’IRAP versata. Lla contribuente sosteneva che aveva svolto, nell’anno in questione, la propria attività professionale di consulente nell’ambito della più ampia struttura organizzativa costituita dalla società di revisione, di cui era una dei soci. La società era il suo unico committente, e pertanto tutto il reddito professionale da lei dichiarato proveniva dalla suddetta attività; che, nell’espletamento degli incarichi assegnati, svolgeva l’attività in assenza di una propria autonoma organizzazione; che, pertanto, non sussisteva il presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. A seguito della formazione silenzio-rifiuto la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale /attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure rigettavano il ricorso. La contribuente avverso la decisione di primo grado proponeva appello. I giudici di secondo grado, nel confermare la decisione di primo grado, valorizzavano la circostanza che l’appellante esercitava la propria attività professionale di consulente nell’ambito dell’organizzazione costituita dalla società di consulenza, di cui era socia-partner . La contribuente, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi, illustrati con memoria.

I giudici di legittimità accolgono il primo motivo di ricorso, e dichiarano assorbito il secondo.

Per gli Ermellini, come statuito dalle Sezioni Unite civili del 10 maggio 2016, n. 9451, “… il requisito dell’“autonoma organizzazione” di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, quale presupposto impositivo dell’IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi attività di segreteria ovvero meramente esecutive (v. anche Cass. 25 maggio 2019, n. 12111; Cass. 19 aprile 2018, n. 9786). …”

Per i giudici di piazza Cavour la circostanza che la contribuente si avvalesse di tale organizzazione non rilevava ai fini del presupposto dell’IRAP, infatti  “… (…) ciò che importa, ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e il responsabile di tale organizzazione. Peraltro, poiché non era la ricorrente a sostenere i costi per i collaboratori e i dipendenti, non si vede come ella avrebbe potuto assumere decisioni sulla gestione di tale personale, al di là delle singole e specifiche direttive impartite nell’ambito del singolo incarico di revisione di volta in volta svolto (sul punto, Cass, 15 marzo 2018, n. 6439; Cass., 2 settembre 2016, n. 17566). …”

Alla luce dei principi della Suprema Corte “… l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (v. Cass. 13 giugno 2012, n. 9692, con riferimento al medico che lavori presso una clinica privata diretta e organizzata da altri).

Tale principio ha trovato plurime attuazioni in tema di professionisti che svolgano, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi al presente, ove il professionista svolge un’attività di consulenza per una società, di cui è socio, peraltro in misura molto ridotta (Cass. 28 aprile 2023, n. 11238; Cass. 16 giugno 2022, n. 19397; Cass. 28 aprile 2021, n. 11140); in tali arresti è stato affermato il principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente), non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (da ultimo, v. Cass. 25 luglio 2023, n. 22266; Cass. 5 maggio 2023, n. 11924). …”

Il Supremo consesso, da ultimo, ha statuito l’irrilevanza della “… circostanza che la contribuente detenesse all’epoca una quota di partecipazione nel capitale sociale della società di revisione: infatti, in ogni caso la titolarità e la responsabilità di tale autonoma organizzazione faceva capo ad un soggetto (…) diverso dalla contribuente (nello stesso senso, per fattispecie analoghe, v. Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566). …”