La Corte di Cassazione. sezione penale, con la sentenza n. 16180 depositata il 3 luglio 2024, intervenendo in tema di reato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, ha statuito il seguente principio di diritto secondo cui “… Il reato è, dunque, configurabile a fronte di dichiarazioni mendaci e della produzione di falsa documentazione per ottenere l’erogazione di erogazioni pubbliche e non già con riferimento a una dichiarazione veritiera, ma non integrata successivamente dalla comunicazione di sopravvenienza di cause di decadenza (sempre che la stessa non riguardi ulteriori tranches di un rapporto continuativo). La condotta di omessa informazione successiva alla regolare percezione del contributo pubblico, dunque, non integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., ma al più il delitto di cui all’art. 316-bis cod. pen., ove si sia in presenza di un’erogazione fondata su un vincolo di destinazione. …”

La vicenda ha riguardato un pescatore marittimo, il quale veniva accusato di aver indebitamente beneficiato di un contributo una tantum per la riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesce marittima per aver omesso di comunicare all’ente erogatore del contributo medesimo, la ripresa entro cinque anni dalla cancellazione dal registro dei pescatori marittimi. Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello. L’imputato, impugnava anche la sentenza di appello, con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso ed annullano senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Per gli Ermellini, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter c.p. colpisce l’indebito conseguimento non l’indebita ritenzione,  alla luce della normativa europea evidenziano che “… L’art. 1 della «Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee» del 26 luglio 1995 obbligava, tra l’altro, gli Stati membri a considerare reati, nei rispettivi ordinamenti, ogni azione o omissione intenzionale di utilizzo o presentazione di documenti falsi, inesatti, o incompleti, cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio delle Comunità europee.

Il legislatore italiano, tuttavia, nell’introdurre l’art. 316-ter cod. pen. non ha attribuito rilievo penale alla condotta di indebita ritenzione degli aiuti, ma solo al loro indebito conseguimento. …”

Per il Supremo consesso, quindi, nella fattispecie esaminata risulta assente “… l’elemento di fattispecie dell’acquisizione del contributo pubblico mediante l’«utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute», in quanto il mendacio (conseguente all’omissione della comunicazione doverosa) sarebbe, infatti, solo successivo all’erogazione.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, peraltro, si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell’erogazione (ex  plurimis:  Sez.  6,  n.  2125  del  24/11/2021,  Bonfanti, Rv. 282675 – 02; Sez. 6, n. 12625 del 19/02/2013, Degennaro, Rv. 254490 – 01; conf. Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022  (dep. 2023), GSE s.p.a., Rv. 284336 – 01) …”