La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21520 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di trattamento economico del pubblico impiego, ha ribadito il principio secondo cui “…  in tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019).

In particolare, l’atto con cui venga attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021). …”

La vicenda ha riguardato tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini con la qualifica di Dirigenti Avvocati, i quali a seguito di una transazione, avevano stipulato con l’ente dei contratti individuali, i quali prevedevano, all’art. 6 lett. B3, come nella richiamata transazione, la rinuncia alla retribuzione di risultato in cambio della corresponsione degli onorari professionali nelle vertenze patrocinate con esito favorevole. L’azienda ospedaliera aveva adempiuto all’accordo per circa un anno, per poi sospendere il pagamento dei detti onorari per le cause con esito favorevole e spese compensate. I tre dipendenti citavano in giudizio l’Azienda ospedaliera, datrice di lavoro, affinché venisse condannata al pagamento, in loro favore, l’ammontare derivante dalle notule non pagate. Il Tribunale adito, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti li rigettava. Avverso la decisione dei giudici di prime cure i tre dipendenti proponevano appello. La Corte territoriale, nel contraddittorio delle parti, rigettava gli appelli. Avverso la decisione di secondo grado, i tre dipendenti, proponevano ricorso in cassazione fondato su sei motivi.

I giudici di legittimità hanno rigettato le doglianze dei dipendenti.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso sulla scorta dell’articolo 45, comma 1, del d.lgs 165/2001 il quale dispone che  “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”. Le norme fatte salve dispongono rispettivamente: – articolo 40, commi 3ter e 3-quater (comunque abrogato): la disciplina dell’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo contrattuale decentrato; – articolo 47bis, comma 1: l’indennità di vacanza contrattuale. Tale articolo 45, comma 1, è molto chiaro nell’affermare che la materia del trattamento economico è competenza esclusiva della contrattazione collettiva.

L ’articolo 45, comma 1, del d.lgs 165/2001, anche sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, rimette in via esclusiva la definizione del trattamento economico ai contratti “collettivi”,  privando i contratti individuali, sottoscritti con la PA, di tale competenza. Per cui ogni atto, regolamento o anche contratto individuale, con cui si attribuisca ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo, non applicabile e tale da obbligare la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021).