La Corte di Cassazione, sezione civile I, con l’ordinanza n. 20801 depositata il 25 luglio 2024, intervenendo in tema di tassi di interessi e validità delle clausole dei contratti di mutui, ha statuito il principio secondo cui In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della  pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB (cfr. Cass. n. 26957 del 2023), il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte.

La vicenda ha riguardato un a società sottoposta a procedura concorsuale al cui stato passivo era stata presentata una domanda di ammissione da parte dell’istituto di credito che aveva concesso un mutuo fondiario mediante apertura di credito in conto corrente. Il giudice delegato ha parzialmente accolto la domanda della banca in quanto rilevava che il mutuo fondiario era stato integralmente utilizzato per estinguere il preesistente debito chirografario nei confronti della banca mutuante. La banca proponeva opposizione allo stato passivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando, inoltre, che la clausola contrattuale relativa agli interessi, specie nel vigore dell’art. 117 TUB, deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato tale mancanza “incide senza dubbio sul meccanismo di determinazione del tasso di interessi e sulla possibilità del contraente di conoscere ed apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi che discendono dal contratto stipulato con l’istituto di credito”. Pertanto il Tribunale escludeva dallo stato passivo per la somma richiesta a titolo di interessiL’istituto di credito, avverso la decisione del Tribunale, proponeva ricorso in cassazione fondato su sei motivi.

I giudici di legittimità accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il quinto, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame.

Gli Ermellini preliminarmente precisano che é il curatore ad avere l’onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell’atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti (cfr. Cass. n. 9565 del 2018; Cass. n. 2336 del 2018; Cass. n. 8931 del 2013; più di recente, Cass. n. 36033 del 2021; Cass. n. 1489 del 2022, in motiv.; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1998; conf., Cass. n. 26331 del 2008; più di recente, Cass. n. 524 del 2023; Cass. n. 7201 del 2024).”

Inoltre, il Supremo consesso, riafferma che “… in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d’interesse, a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame, sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013).

Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso …, con l’indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n. 36026 del 2023, in motiv.). …”