La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di inquadramento del datore di lavoro ai fini assicurativi, ha ribadito il principio secondo cui “a decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali […] e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (Cass. nr. 29771 del 2022 che richiama Cass., sez. un., nr. 4837 del 1994, pronunciatasi sul contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica della legge 9 marzo 1988, nr. 89, art. 49, nonché, tra le altre, Cass. nr. 8068 del 2011 nella parte in cui afferma il valore costitutivo dell’inquadramento INPS);”
La vicenda ha riguardato una società a cui l’INAIL notificava un provvedimento di rettifica d’ufficio della posizione della stessa a seguito del diverso inquadramento affidatole dall’INPS. La società impugnava il suddetto provvedimento. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso della società. L’INAIL proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure. La Corte territoriale in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la rettifica di ufficio dell’INAIL. La società impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Per gli Ermellini la classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS, in uno dei settori previsti ai sensi dell’articolo 49 della legge 88/1989 in relazione all’attività esercitata, ha effetto ai fini previdenziali ed assistenziali ed incidendo, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per i giudici di piazza Cavour, pertanto, l’inquadramento INPS del datore di lavoro ha valore costitutivo ed esplica i suoi effetti anche ai fini INAIL.