Lavoro intermittente e modalità di comunicazione preventiva
Finalmente è stato emanato il Decreto Interministeriale previsto dalla legge 92/2012 con cui vengono stabilite gli standard obbligatoriamente da utilizzarsi per effettuare la comunicazione prevista per poter utilizzare correttamente i dipendenti assunti con contratto di lavoro a chiamata.
Per il completamento della procedura si dovrà ancora attendere un ulteriore decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro, che dovrà definire, si spera una volta per tutte, cosa fare e come fare.
Il lavoro intermittente o a chiamata
Con l’introduzione della legge Biagi, è stato previsto un nuovo istituto contrattuale, il lavoro intermittente, detto anche contratto di lavoro a chiamata, la cui finalità è quella di rispondere all’esigenza di estrema flessibilità di utilizzo di prestazioni nell’ambito di attività caratterizzate da picchi improvvisi di operatività, e contemporaneamente di far emergere figure lavorative da sempre gestite in maniera non corretta.
Gli artt. 33 e seguenti della legge Biagi hanno disciplinato una nuova fattispecie di lavoro, quello intermittente appunto, caratterizzato da quell’elemento che prima non era ammesso in modo categorico nel mondo del lavoro, e cioè l’estrema flessibilità della prestazione lavorativa, sia nel quando svolgerla sia per quanto tempo svolgerla.
La comunicazione preventiva
Con la legge 92/2012 è intervenuta a modificare molti passaggi del Decreto legislativo n. 276/2003 in particolare alcune modifiche apportate al lavoro intermittente, infatti le legge Fornero così recita: «b) all’articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, o posta elettronica.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie… omissis …”».
La norma impone l’obbligo di effettuare una comunicazione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti, ogni qualvolta e prima che si intenda utilizzare una singola chiamata o ciclo integrato di prestazioni , è sufficiente che la comunicazione venga effettuata anche un attimo prima che il lavoratore prenda servizio.
Il Ministero in attesa delle norme attuative, con un eccesso di zelo, cercando di sopperire ad una presunta mancanza normativa, è riuscito a «creare» mediante circolare n. 18 del 18 luglio del 2012 una sanzione indiretta. Infatti nella stessa si legge che “in caso di mancata prestazione senza che vi sia stato il formale annullamento della comunicazione preventiva, la prestazione lavorativa si riterrà a tutti gli effetti effettuata, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva, a prescindere dalla realtà dei fatti, a prescindere che effettivamente il lavoratore abbia o meno presenziato alla chiamata.”
Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 vengono fissati gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni, che dovranno essere effettuate dai soggetti abilitati, intendendosi per tali i datori di lavoro e tutti i soggetti attualmente abilitati ad effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto.
L’articolo 3 del decreto prevede che tutte le comunicazioni debbano essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente» si rimane comunque in attesa di specifico ed ulteriore decreto del direttore generale delle politiche e dei servizi per il lavoro.
Il modello Uni-intermittente dovrà essere compilato esclusivamente attraverso strumenti informatici, pertanto non sarà più ammessa la sua compilazione manuale, e dovranno essere ivi indicati almeno i dati identificativi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data di inizio e di fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di trenta giorni.
Nulla invece afferma il decreto in merito all’obbligo di annullamento della comunicazione in caso di mancato utilizzo della prestazione.
Le modalità previste per l’inoltro del modello Uni-intermittente sono ora tre:
- tramite e-mail, presso un indirizzo mail che dovrà essere predisposto appositamente
- con il servizio on line, attraverso il servizio informatico rinvenibile sul sito www.cliclavoro.gov.it,
- attraverso l’invio di un sms ad un numero e con le modalità tecniche che verranno indicate con apposito decreto, l’sms dovrà contenere almeno il codice fiscale e sarà utilizzabile unicamente per comunicare prestazioni che verranno effettuate da lì a dodici ore dalla comunicazione.
La copia della comunicazione andrà conservata dal datore di lavoro, o dagli intermediari abilitati, si ritiene per almeno cinque anni, e farà fede, a prova di falso, dell’avvenuto adempimento.
La comunicazione preventiva effettuata tramite fax potrà essere utilizzata in caso di malfunzionamento del sistema telematico. Il decreto prevede infatti che l’utilizzo del fax, da inviarsi alla Direzione territoriale del lavoro, è ammesso in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare il servizio e-mail o tramite portale internet.
Non richiamando come malfunzionamento il caso degli sms non andati a buon fine, si suppone che il fax risulti alternativo a tale strumento, utilizzabile unicamente comunque in caso di impossibilità ad utilizzare internet. Andrà conservata la ricevuta dell’inoltro del fax e la «comunicazione di malfunzionamento del sistema», a prescindere che il fax sia andato o meno a buon fine per cause imputabili all’ufficio territoriale.
Rimane anche da capire cosa si voglia intendere quando viene affermato che la ricezione del fax non è andata a buon fine «per cause imputabili all’ufficio», chi ha inviato un fax sa bene che nel rapporto del fax indicante il mancato invio, non vi è ovviamente traccia del motivo del mancato inoltro, se per disservizio del fax inviante o del fax ricevente, al massimo viene rilevato il numero di tentativi non andati a buon fine in quanto il fax ricevente è risultato occupato, ed il fatto che il numero sia risultato occupato si suppone non possa essere motivo di disservizio per cause imputabili all’ufficio.
In caso di trasmissione del modello effettuata con modalità difformi da quelle previste, sarà considerata a tutti gli effetti invalida e quindi come non avvenuta, con tutte le conseguenze del caso, ovvero, se rilevato dall’Ispettore di turno, vi sarà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui si è omessa la comunicazione, senza applicazione della procedura della diffida.
Si precisa, nel decreto, che per i lavoratori rientranti nel settore dello spettacolo, l’obbligo di comunicazione preventiva si intende adempiuto con la richiesta del certificato all’ex Enpals di denuncia delle persone occupate.
Si ricorda infine che nella comunicazione Uni-Intermittente andrà indicato unicamente il giorno o i giorni di utilizzo della prestazione del lavoratore a chiamata e non anche le eventuali ore di effettivo lavoro.
Il decreto entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, nel frattempo si continua ad effettuare le comunicazioni preventive con i canali e con le modalità consuete.
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