La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 28618 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifica diretta degli atti tributaria, ho riaffermato il principio, nelle ipotesi di assenza temporanea del destinatario della notifica di un atto tributario, secondo cui la necessità della “prova dell’invio dell’avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo- non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012). “
I giudici di legittimità premettono che “gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, l. n. 890/1982.”
Gli Ermellini evidenziano che è pur vero che per ” l’ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l’altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642).”
Il Supremo consesso precisa che, nella ipotesi di assenza temporanea del destinatario dell’atto tributario vi è “la necessità dell’invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell’avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”.”