Il principio di ragionevolezza deriva dall’articolo 3 della Costituzione. Il suddetto principio, enunciato dalla Corte Costituzionale in quanto non espressamente previsto, viene considerato quale sinonimo di uguaglianza sostanziale al fine di limitare le scelte arbitrarie del legislatore nella sua funzione di produzione normativa. Il suddetto principio viene utilizzato dai giudici delle leggi per sindacare le scelte del legislatore. Per la Corte Costituzionale, infatti, il legislatore ha piena discrezionalità, non sindacabile, nelle scelte di politica, purché le scelte non comportino discriminazioni intollerabili fra situazioni similari.
Con il D. Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 sono state apportate importanti modifiche alla Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000) introducendo in particolare l’articolo 10-ter (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario) il quale recita ” 1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.”
Il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 32062 del 2024, evidenzia come “sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 Trattato dell’Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l’esercizio dell’azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari), ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli stessi Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C-205/20);”
(…) in particolare, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall’Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti;
(…) tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell’azione del legislatore e dell’Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l’art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (“1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. 2. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. 3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”);
(…) occorre, inoltre, evidenziare che in base all’art. 1 dello Statuto dei contribuenti, le disposizioni in esso contenute, “in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario”;
(…) anche la scelta da parte dell’agente della riscossione circa l’adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 P.R. n. 602/1973) deve rispettare, dunque, tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
(…) tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo; “