La Corte di Cassazione, sezione prima, con l’ordinanza n. 6662 depositata il 13 marzo 2025, intervenendo in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese mentre pende un giudizio, ha ritenuto applicabile il principio di diritto statuito in tema tributario secondo cui ” (Cass., n.9094/2017 e successive conformi) ha più volte statuito (in tema di contenzioso tributario) che, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale (potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci),”

La vicenda ha riguardato una società che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dopo, avere vanamente esperito il tentativo di conciliazione preventiva e promosso una ATP per verificare l’esistenza di addebiti ingiustificati nel rapporto di conto corrente intrattenuto con la filiale di Agliana della Banca Toscana s.p.a. (poi divenuta Banca Monte dei Peschi di Siena s.p.a.), chiedeva al Tribunale di Pistoia di accertare l’ammontare degli addebiti illegittimi per interessi e commissioni non dovute, con rideterminazione del dare-avere tra le parti e sentir conseguentemente condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 296.040,23 oltre interessi e spese. Il giudice adito con ordinanza decisoria, recepite le risultanze della CTU espletata, accertava l’illegittimità dell’addebito in conto corrente d’interessi passivi ultra-legali, di commissioni di massimo scoperto e di spese non specificamente convenute per iscritto, nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi passivi, e condannava quindi la banca al pagamento in favore della A. s.r.l. della complessiva somma di € 223.752,81. La banca proponeva gravame. Il procuratore di parte appellata e appellante incidentale produceva visura camerale attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese e la Corte dichiarava interrotto il giudizio. L’istituto di credito, avverso la decisione di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su un motivo articolato in più censure.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso alla luce del principio di diritto sopra indicato.