La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 11740 depositata il 25 marzo 2025, intervenendo in tema di bancarotta impropria, ha ribadito il principio secondo cui nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose devono porsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l’immediato depauperamento della società, bersi la creazione, o l’aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20.5.2014, Co., Rv.262188).”

La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società dichiarata fallita, accusato del reato di bancarotta impropria, per avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose consistite nel sistematico, protratto, omesso versamento delle imposte dirette e indirette per un importo di oltre cinque milioni di euro, costituente la quasi totalità del passivo fallimentare. Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole di bancarotta impropria. La Corte di appello assolveva l’imputato per la insussistenza del fatto. 

I giudici di legittimità annullano la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello.

Per gli Ermellini il reato di bancarotta impropria è un reato a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri rispettivamente imposti ai soggetti indicati dalla legge, nel quale il fallimento è evento di danno, e si ritiene clic la fattispecie si realizzi non solo quando la situazione di dissesto trovi la sua causa nelle condotte o operazioni dolose ma anche quando esse abbiano aggravato la situazione di dissesto, che costituisce il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 40998, 20 maggio 2014, Rv. 262189, conf. Sez. 5, n. 8413 del 16.10.2013, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17690 del 18.2.2010, Rv. 247316; Sez. 5 n. 19806 del 28.2.2003, Rv. 224947).”

Il Supremo consesso, in linea con il consolidato orientamento, ribadisce che poiché l’amministratore ha un obbligo di fedeltà nei confronti della società, ogni violazione di questo integra, sussistendone le altre condizioni, un’operazione dolosa ai sensi dell’art. 223 co. 2 n. 2 L. fall., che può, pertanto, consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, questo perché l'”operazione” è termine semanticamente più ampio dell'”azione”, intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l’insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano; sicché, può ben essere integrata dalla violazione – deliberata, sistematica e protratta nel tempo – dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell’esposizione debitoria della società (ex plurimis, Sez. 5, n. 29586 del 15.5.2014, Rv. 260492, Sez. 5 n. 24752 del 1.6.2018, Rv. 273337), come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 5 -, n. 43562 del 11.6.2019, Vi., Rv. 277125; Sez. 5, n. 24752 del 19.2.2018, D.M. e altri, Rv. 273337; Sez. 5, n. 15281 del 8.11.2016, dep. 2017, Bo., Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15.5.2014, Be., Rv. 260492; Sez. 5 n. 12426 del 29.11.2013, dep. 2014, Rv. 259997).”

Per cui per i giudici di piazza Cavourla nozione di operazioni dolose, di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, del RD 16 marzo 1942 n. 267, prevede il comportamento degli  amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell’esercizio cella carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la “salute” economico-finanziaria della impresa, l’elemento soggettivo richiesto non e la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato (Sez. 5, n. 2905 del 16.12.1998, dep. 1999, Ca. G, Rv. 212613). Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve, quindi, risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Sez. 5 – n. 16111 del 8.2.2024, Rv. 286349).”