La Corte di Cassazione, sezione terza, con l’ordinanza n. 7890 depositata il 25 marzo 2025, intervenendo in tema di assicurazione e responsabilità professionale oltre che sulla clausola claim’s made, ribadendo il principio secondo cui ” in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claim’s made non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell’assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 1904 cod. civ., della cui causa indennitaria la clausola claim’s made è pienamente partecipe (sentenza 22 aprile 2022, n. 12908, e ordinanze 8 maggio 2024, n. 12462, e 26 luglio 2024, n. 21036).” (SS.UU. sentenze 6 maggio 2016, n. 9140, e 24 settembre 2018, n. 22437)
Inoltre per gli Ermellini “l’obbligo posto a carico dell’assicuratore dall’art. 1892, secondo comma, cod. civ. di denunciare il contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza o della reticenza non vale in ogni situazione. È stato già affermato, infatti, che in tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere, imposto dall’art. 1892 cit. all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l’assicuratore sia venuto a sapere dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo, esistente a carico dell’assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (così, tra le altre, le sentenze 12 novembre 1985, n. 5519, 4 marzo 2003, n. 3165, 4 gennaio 2010, n. 11, 13 luglio 2010, n. 16406, 6 giugno 2014, n. 12831, nonché l’ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1166, e la successiva ordinanza 19 giugno 2020, n. 11905, non massimata).”