La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7479 depositata il 20 marzo 2025, intervenendo in tema di diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione disciplinare a seguito di procedimento penale, ha ribadito il principio secondo cui “lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 cod. civ., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che – ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale – possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione (così Cass. 25 giugno 2013, n. 15941; analogamente, per quanto in tema di cassa integrazione guadagni, Cass. 9 settembre 2011, n. 18528; Cass. 16 ottobre 1990, n. 10087).”
Per i giudici di legittimità, non trova applicazione nei casi di procedimenti penali la tutela dell’art. 2110 c.c., in quanto “il lavoratore “assente” per carcerazione preventiva si trova certamente – non per fatti involontari o comunque tutelati dalla legge – in condizione di non potere riprendere il lavoro», sicché la pregressa malattia intercetta un successivo fatto impeditivo della prestazione che risale a responsabilità del dipendente e che, in via assorbente, non consente l’accesso alle tutele.” (Cass. 10087/1990)
Tale principio, per il Supremo consesso, è coerente con altro principio, sia pur in tema di licenziamento, secondo cui “lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l’intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto (Cass. 6 agosto 2001, n. 10881; Cass. 25 agosto 2003, n. 12481; Cass. 22 febbraio 1995, n. 2019).”