La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la ordinanza n. 18202 depositata il 4 luglio 2025, intervenendo in tema di risarcimento del danno per esposizione all’amianto e responsabilità del datore di lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass n.13512/2022);
una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa o all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e, poi, il decesso (Cass. n. 28548/2024). “
La vicenda ha riguardato gli eredi di un dipendente deceduto per mesotelioma pleurico all’età di 74 anni dipendente per circa 40 anni con mansioni di meccanico addetto alla riparazione di autobus, con esposizione ad amianto nel corso dell’attività lavorativa, a causa dell’inadeguatezza delle misure di protezione dei lavoratori. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato (…) al pagamento in favore degli eredi di (…) della somma di € 31.536 ciascuno (in favore della vedova e dei due figli) a titolo di risarcimento del danno iure hereditario (somma minore di quella liquidata a tale titolo in primo grado) e delle somme per ciascuno specificate (tra € 85.758,30 ed € 263.872 in favore della vedova, dei due figli, dei quattro nipoti) a titolo di risarcimento del danno iure proprio (come in primo grado). Avverso tal sentenza di secondo grado, la società proponevano ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini ritenevano che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che, “in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale trae vento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass.n.13954/2014, n. 38123/2021, n.15852/2024).”
I giudici di piazza Cavour hanno precisato che in ordine ” alla distribuzione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2087c.c., il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale il contenuto dell’obbligo di sicurezza, previsto dall’art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva ,sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell’obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo del termine di scadenza e dell’inadempimento; nondimeno l’individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l’identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione devono essere modulati in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l’esposizione al pericolo (Cass. n. 29909/2021; cfr. anche Cass. n. 10319/2017, che ha precisato che il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.; Cass.n.644/2005 in ordine alla responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087c.c. non oggettiva, ma tuttavia non circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, e volta a evitare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico).”
In ultimo, i giudici della Corte Suprema hanno chiarito che “ai fini della responsabilità datoriale, va escluso il raggiungimento della prova liberatoria nella predisposizione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 9 e 21 d.P.R. n.303/1956 e delle altre indicate nella sentenza gravata, in mancanza di dimostrazione dell’adozione di comportamenti specifiche, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass.n.16149/2014,n.12445/2006; v. anche Cass. n. 34419/2024 che specifica che, in tema di responsabilità dell’imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere sia dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l’apparato respiratorio – sia dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa).”