La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 17576 depositata il 30 giugno 2025, intervenendo in tema di responsabilità personale e solidale del rappresentante legale delle associazioni non riconosciute, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in ragione del suddetto principio (di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile) e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, «nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo».” (Cass. n. 4478/2018 ha affermato e più recentemente Cass. n. 3093/2021)
Per i giudici di legittimità “(cfr., ex multis, n. 5746/2007, n. 25650/2018), in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, precisandosi che l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.“
Gli Ermellini hanno concordato che “(Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478 e , sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861) «il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa», il contribuente nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione doveva essere ritenuto responsabile non solo per gli adempimenti fiscali afferenti a periodi d’imposta in cui aveva ricoperto tale carica ma anche per le annualità antecedenti in relazione ai quali era obbligato ad effettuare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti.“