La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13293 depositata il 26 maggio 2017 intervenendo in tema di accertamento basato su strumenti standardizzati ha affermato che il giudicato favorevole alla società di persone formatosi nel giudizio tributario trova applicazione anche agli accertamenti sui soci che devono dunque dirsi dipendenti direttamente da quello della società.
La vicenda ha riguardato un contribuente socio di una società in nome collettivo a cui l’amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento della maggiore Irpef quale reddito di partecipazione della indicata società. L’accertamento del contribuente ha origine dall’accertamento sulla base della incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertati in applicazione degli studi di settore, tenuto conto della incidenza dei ricavi rispetto al costo del venduto effettuato nei confronti della società di persona di cui era socio. Il contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolgono le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP propone ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della decisione di prime cure accolgono il ricorso del fisco.
Il contribuente, avverso la decisione dei giudici di appello, propone ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del contribuente, dopo aver riunito il ricorso anche dell’altro socio, precisando e riconfermando il principio di diritto statuito dalle S.U.che hanno statuito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.”
I giudici di legittimità hanno puntualizzato che “il giudicato favorevole, formatosi in favore della società, ripercuota i suoi effetti anche nei confronti dei soci, alla luce del consolidato principio per cui nella controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel giudizio, ma anche l’identico vizio specularmente riscontrabile nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo, nei limiti del “dictum” sull’unico accertamento (cfr. Cass. n. 3565 del 16/02/2010; n. 22942 del 2015)”.
Per la Corte Suprema il terzo motivo viene assorbito dall’accoglimento dei primi due, trattati congiuntamente, non tralascia di precisare che erra la CTR che non ha indicato le prove sull’attendibilità dello studio di settore applicato e avendolo ritenuto legittimo, pur in presenza di un minimo scostamento (8% circa).