L’art. 16 del TUIR regola la detrazione IRPEF ai conduttori di immobili abitativi essi possono usufruire in base al proprio reddito complessivo e alla destinazione dell’immobile stesso. Esaminiamo alcuni casi particolari: detrazioni per contratti di locazione a canone libero o a canone concordato, detrazioni per giovani e per lavoratori dipendenti trasferiti.
Le detrazioni IRPEF previste, in misura fissa, per i contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, in relazione:
1. al comma 1, cioè a tutti i conduttori di contratti di locazione di abitazione principale, sia a canone libero sia a canone concordato.
In questo caso, la detrazione può essere applicata anche ai contratti stipulati
- prima dell’entrata in vigore della Legge n. 431/98, ai sensi delle Leggi e n. 359/92 e automaticamente prorogati per gli anni successivi;
- dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/98 in cui le parti non fanno alcun riferimento a quest’ultima normativa;
- dopo l’entrata in vigore della Legge n. 431/98 in cui le parti si riferiscono a normative previgenti.
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta è in funzione del reddito complessivo del conduttore ed è determinata in:
- Euro 300,00 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
- Euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.493,71 ma non a Euro 30.987,41.
Ai fini della determinazione del “reddito complessivo” vanno inclusi anche i redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare secca e l’agevolazione ACE.
Per calcolare l’importo che è possibile effettivamente detrarre, occorre rapportare l’ammontare massimo al periodo dell’anno durante il quale l’immobile in locazione è destinato ad abitazione principale. Si ricorda che è definita abitazione principale quella in cui il conduttore o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso in cui il contratto sia cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, facendo riferimento al proprio reddito complessivo. Inoltre, la detrazione non compete se il contratto è stipulato con Enti pubblici.
Il contribuente, ai fini della compilazione della dichiarazione, dovrà produrre la seguente documentazione:
- contratto di locazione registrato;
- autocertificazione attestante che l’immobile è adibito ad abitazione principale.
2. al comma 1, cioè ai conduttori di contratti di locazione di abitazione principale a canone concordato.
Per il riconoscimento della detrazione è necessario che i contratti siano stipulati o rinnovati in base all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 4, commi 2 e 3, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998. Sono tali i contratti conclusi sulla base degli accordi intercorsi tra le organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari immobiliari maggiormente rappresentativi. La loro durata non può essere inferiore ai tre anni, prorogabile per altri due.
L’ammontare massimo della detrazione d’imposta è modulato in ragione del reddito complessivo del conduttore ed è definito in:
- Euro 495,80 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
- Euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.493,71 ma non a Euro 30.987,41.
Nel termine “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare secca e l’agevolazione ACE.
Anche per questa tipologia di contratto, nel caso in cui sia cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, facendo riferimento al proprio reddito complessivo; la detrazione non compete se il contratto è stipulato con Enti pubblici.
Il contribuente, ai fini della compilazione della dichiarazione, dovrà produrre la seguente documentazione:
- contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98;
- autocertificazione attestante che l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Per la determinazione dell’importo che è possibile effettivamente detrarre, è necessario rapportare l’ammontare massimo al periodo dell’anno durante il quale l’immobile in locazione è destinato ad abitazione principale.
3. al comma 1-ter, cioè ai conduttori di contratti di locazione di abitazione principale di età compresa tra i 20 e i 30 anni.
La detrazione riguarda tutti i contratti di locazione stipulati ai sensi della Legge n. 431/98, sia a canone libero sia a canone concordato, e viene riconosciuta a condizione che l’abitazione oggetto del contratto sia diversa da quella dei genitori ed è ammessa per i primi tre anni, cioè quello di stipula e i seguenti due.
Il requisito dell’età anagrafica del conduttore deve essere verificato per ciascuno dei tre anni di durata; nel periodo d’imposta nel corso del quale il giovane compie il 30° anno di età, la detrazione spetta per intero.
L’importo spettante è di Euro 991,60, a condizione che il reddito dei giovane conduttore non sia superiore a Euro 15.493,71.
Nel termine “reddito complessivo” devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati a Cedolare secca e l’agevolazione ACE.
Nel caso di contratto cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, facendo riferimento al proprio reddito complessivo; la detrazione non compete se il contratto è stipulato con Enti pubblici.
La documentazione necessaria che il contribuente dovrà produrre per la compilazione della dichiarazione dei redditi la seguente documentazione:
- contratto di locazione registrato;
- autocertificazione attestante che l’immobile è adibito ad abitazione principale e che la stessa sia diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato.
Per la determinazione dell’importo che è possibile effettivamente detrarre, è necessario ragguagliare l’ammontare massimo al periodo dell’anno durante il quale l’immobile in locazione è destinato ad abitazione principale.
4. al comma 1-bis, cioè ai conduttori di contratti di locazione di abitazione principale, lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto ad una detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per poter usufruire della detrazione in parola è necessario che:
- la nuova residenza sia ubicata a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente comune e comunque al di fuori della propria regione;
- il contribuente abbia stipulato un contratto di locazione di qualsiasi tipo;
- l’unità immobiliare affittata sia adibita ad abitazione principale.
La detrazione compete esclusivamente al lavoratore dipendente. Per tale motivo con propria circolare n. 50/2002 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di escludere dall’agevolazione i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto ovvero agli altri percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L‘agevolazione può essere usufruita per i primi tre anni, cioè quello di stipula e i seguenti due. Se viene meno la qualifica di lavoratore dipendente, il contribuente perde il diritto ad usufruirne dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la variazione.
L’ammontare massimo è modulato in funzione del reddito complessivo del conduttore ed è definito in:
- Euro 991,60 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71;
- Euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a Euro 15.493,71 ma non a Euro 30.987,41.
Anche per questa tipologia di contratto, nel caso in cui sia cointestato a più conduttori, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.
La documentazione che Il contribuente, ai fini della compilazione della dichiarazione, dovrà produrre è la seguente :
- contratto di locazione registrato;
- modello CUD attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
- autocertificazione attestante che l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Per la determinazione dell’importo che è possibile effettivamente detrarre, è necessario rapportare l’ammontare massimo al periodo dell’anno durante il quale l’immobile in locazione è destinato ad abitazione principale.
Le agevolazioni sopra elencate sono incumulabili tra loro.
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