Costo deducibile anche se la descrizione della prestazione resa non è dettagliata in fattura e non vi è neppure contratto scritto e questo il contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 33/5/13 del 02 aprile 2013.
La vicenda riguarda gli avvisi di accertamento ricevuti da una società ed hai suoi soci contribuente i quali avverso tali accertamenti depositano ricorso alla Commissione Tributaria. La Commissione tributaria adita in ordine alle fatture ed in particolare alla loro descrizione afferma che “Non ritiene questa Commissione che la descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture sia carente; la indicazione “lavori di ristrutturazione” o “messa in sicurezza di soletta” descrive indubbiamente il contenuto della prestazione fatturata; è vero che manca un contratto di appalto e segnatamente un capitolato ma occorre considerare che trattasi di interventi non particolarmente rilevanti, effettuati in favore di un soggetto (società con due soli soci che opera nel settore immobiliare ma necessita di modeste opere di manutenzione degli immobili) che per dato di comune conoscenza non sempre ricorre ad incarichi formali, diversa situazione se il committente fosse un condominio od in impresa che opera in grandi interventi, d’altra parte la forma scritta non è richiesta dal legislatore per il contratto d’appalto o d’opera né “ad substantiam”, né “ad probationem”, potendo detti contratti essere conclusi anche “per facta concludentia”. “
I Giudici di merito hanno applicato a favore del contribuente il principio dell’inerenza allargata per cui quest’ultimo non ha l’onere di dimostrare l’inerenza dei costi se riconducibili comunque all’attività svolta dalla propria impresa. La Commissione Tributaria precisa che la descrizione delle prestazioni contenute nelle fatture non è da ritenersi carente poiché la generica indicazione di “lavori di ristrutturazione” descrive senza ombra di dubbio il contenuto della prestazione fatturata anche in mancanza di un contratto di appalto. Rileva anche considerare che si tratta di interventi non particolarmente rilevanti, effettuati in favore di un soggetto di ridotte dimensioni che non sempre ricorre ad incarichi formali. La forma scritta, viene infine ricordato, non è richiesta dal legislatore per il contratto d’appalto o d’opera né “ad substantiam”, né “ad probationem”, potendo detti contratti essere conclusi anche “per facta concludentia”.