La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25812 del 12 giugno 2013 interviene in materia di evasione fiscale e sull’uso di fatture difformi dalla realtà: è questo che conta per macchiarsi del reato
Ai fini della configurabilità penale del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2, d.lgs. n. 74/00, il concetto di «operazione inesistente», implica la infedeltà della dichiarazione conseguente alla esistenza di documentazione fiscale difforme rispetto alla realtà.
L’occasione della pronuncia è stato un ricorso del Procuratore Generale avverso una dichiarazione del GUP di non luogo a procedere nei.
Per gli Ermellini l’operazione descritta nelle fatture non è quella reale per cui rientra nel reto delle operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.
Nello specifico, la Corte Suprema, afferma che la somministrazione di mano d’opera in assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, dissimulata sotto forma di appalto non genuino, rientra nel novero delle operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, poiché il contenuto delle fatture non corrisponde alla realtà economica effettiva.
Nel caso di specie una società aveva effettuato una somministrazione di mano d’opera dissimulando un contratto di appalto per cui secondo il GUP, prima, ed il Tribunale, poi, osservavano “che in realtà le operazioni commerciali a stretto rigore non potevano considerarsi inesistenti in quanto nei confronti della società di cui l’imputato era legale rappresentante (la V & T s.r.l.) erano state effettuate prestazioni lavorative da parte della A. s.r.l., anche se si trattava di prestazioni illecite in quanto riguardanti la somministrazione di manodopera in assenza delle condizioni di legge, in quanto dissimulate sotto forma di appalto: in conclusione, secondo il ragionamento del GUP, pur essendo soggettivamente operazioni inesistenti, dal punto di vista oggettivo, le operazioni erano state effettivamente svolte e il corrispettivo era stato corrisposto e fatturato proprio in relazione a tale svolgimento di attività da parte degli operai. Inoltre, secondo il GUP, l’indicazione nella dichiarazione di tali elementi passivi sotto forma di costi sostenuti mirava non tanto alla evasione fiscale, quanto alla evasione contributiva.”
Il Procuratore della repubblica ricorre in Cassazione avverso la sentenza basando il ricorso violazione dì legge per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art. 2 del D.L.vo 74/00).
Gli Ermellini accolgono le doglianze della Procura e cassano la sentenza. Interessante sono le motivazioni della decisione della Corte Suprema che afferma come “le operazioni commerciali, caratterizzate peraltro da prestazioni illecite perché riguardanti la somministrazione di manodopera in assenza delle condizioni di legge, in quanto dissimulate sotto forma di appalto, rientrano nel novero delle operazioni inesistenti in quanto diverse da quelle riflettenti la realtà economica. “
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19595 depositata il 10 maggio 2023 - L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un'attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 149 depositata il 10 gennaio 2022 - Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21797 - In caso di operazione soggettivamente inesistente, deve essere versata la relativa imposta, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, non essendo consentita la detrazione dell'Iva per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25812 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, in forza dell'art. 32, comma 1", n. 2,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25812 - Assegno previsto una tantum per i lavoratori socialmente utili, soggetto alla decadenza annuale
- Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sentenza n. 216 depositata il 18 maggio 2020 - Nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…